La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 5464 depositata il 4 febbraio 2014 intervenendo in tema di reati inerenti il lavoro minirile ha statuito che qualora il datore di lavoro intenda assumere un lavoratore minorenni è obbligato a far sottoporre gli stessi a visita medica preassuntiva, prima di adibirli al lavoro in cantiere.
La vicenda ha avuto origine da un controllo di una impresa individuale che aveva assunto alle proprie dipendenze due minori senza sottoporli a visita medica preassuntiva, attestante la loro idoneità alla attività lavorativa. Il Tribunale ha dichiarato l’imprenditore colpevole del reato di cui all’art. 26, co. 2, in relazione all’art. 8, co. 1, L. 977/1967.
Per la cassazione della sentenza del giudice di merito l’imprenditore, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini ritenendo infondate le motivazioni rigettano il ricorso dell’imputato. I giudici di legittimità hanno precisato che il datore di lavoro edile che non adempia all’obbligo della visita medica preassuntiva nei confronti dei prestatori minorenni opererà in violazione delle norme in materia di tutela degli stessi e sarà soggetto alla sanzione penale di cui all’art. 26, comma 2, Legge n. 977/67 e art. 8, comma 1, della stessa Legge.