CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 gennaio 2014, n. 73
Previdenza – Contributi assicurativi – Obbligazione contributiva – Determinazione – Rinvio di legge a d.m. – D.m. 5 luglio 1987 – Regolamentazione integrativa di disposizioni legislative
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 12 luglio 2007 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dalla C. coop. a r.l. avverso la cartella esattoriale notificatale da E. s.p.a. con la quale l’INAIL aveva chiesto il pagamento di € 338.841,93 a titolo di contributi assicurativi omessi per gli anni 2004, 2005 e 2006. La Corte territoriale ha condiviso la tesi del giudice di primo grado secondo cui, in base al regime convenzionale e forfettario previsto dal d.P.R. n. 602 del 30 aprile 1970 il pagamento dei contributi assicurativi avviene unitariamente con cadenza trimestrale, ed è rapportato esclusivamente al numero dei soci, prescindendo, quindi, dall’effettiva prestazione lavorativa. La Corte d‘appello ha considerato che l’art. 42 del TU 1124 del 1965 prevede, per particolari lavorazioni, premi speciali unitari e, nell’ambito di tale forma speciale di assicurazione, si inserisce il D.M. 5 luglio 1987 che, all’art. 2 prevede per “i facchini, barocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili” è previsto un premio unitario diversificato nell’importo per attività ed a seconda che si tratti di organismi associativi non soggetti o soggetti alle norme di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, i quali finiscono di un premio unitario di importo minore stabilito a persona su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile.
La C. coop. a r.l. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.
Resiste l’INAIL con controricorso.
La E. Esazione Tributi s.p.a. resta intimata.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo si assume violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 602 del 1970. In particolare, pur rinunciando al motivo di gravame relativo alla asserita corrispondenza del premio assicurativo all’attività lavorativa effettivamente prestata, si lamenta che non si sia considerato che il premio assicurativo in questione non sarebbe comunque dovuto in caso di completa assenza di attività lavorativa per cui la cartella opposta dovrebbe essere annullata in relazione ai premi riferiti a periodi in cui è totalmente e mancata la prestazione lavorativa per assenza del rischio coperta dall’assicurazione stessa.
Il ricorso appare inammissibile dal momento che si presenta privo della necessaria specificità anche perché non ha per oggetto la critica all’applicazione dell’art. 42 del t.u. 1124 del 1965 che, letto dal giudice di merito pure con riferimento al decreto Ministeriale del 5 luglio 1987, costituisce la ragione decisiva della impugnata sentenza, per richiamarsi, invece, al citato art. 4 ed a numerose circolari dell’INAIL tra l’altro non allegate al ricorso stesso. Inoltre l’applicazione delle numerose disposizioni di cui si chiede l’applicazione nel presente giudizio, presuppone requisiti di fatto e di diritto che, ancora una volta in violazione del principio dell’autosufficienza, non risultano né essere stati evocati ed allegati ritualmente e tempestivamente, né, tanto meno, provati, per cui in questa sede di legittimità non possono essere presi in esame.
Va inoltre considerato, per completezza, che, anche se si potesse, contro quanto già esposto, esaminare nel merito la censura, neanche potrebbe trovare accoglimento la domanda subordinata della ricorrente secondo cui in sede di versamento dei contributi, non si può prescindere in ogni caso dall’esame delle posizioni dei lavoratori per non essere dovuto alcun premio nei casi in cui il socio rimanga inattivo per l’intero mese, come è avvenuto per alcuni soci della cooperativa.
L’assunto della parte ricorrente, infatti, non può essere condiviso dal momento che l’art. 42 del d.p.r. 602 del 1970, in base al quale “i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociali sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodo di occupazione mensili da determinarsi per la prima volta entro il 31 ottobre 1970 con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, è, come l’art. 4, norma anche essa di carattere generale. Ed infatti tale norma nel prevedere la possibilità di introdurre con decreto del Ministero per il lavoro e la Previdenza Sociale su delibera dell’istituto assicuratore “premi speciali unitari”, attribuisce in questo caso al decreto, con riferimento proprio all’art. 2 del d.m. 15 luglio 1987, il valore di una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto allo ordinamento giuridico esistente con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza ( cfr. al riguardo Cass. 1 ottobre 2002 n. 14210). Conseguenza di quanto sinora detto é che la sentenza impugnata – nell’affermare che la cooperativa appellante riconosce di rientrare per oggetto e lavorazione nell’ambito di applicazione del d.m. 15 luglio 1987, è soggetta al premio speciale unitario introdotto dal decreto ministeriale in applicazione dell’art. 42 del t.u. n. 1124/1965 – si sottrae ad ogni censura di legittimità, per essere congniamente motivata, priva di salti logica ed avendo fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, a favore dell’INAIL seguono la soccombenza, mentre nulla si dispone sulle spese con riferimento alla intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall’INAIL liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Nulla sulle spese con riferimento alla intimata.