CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2014, n. 2520

Tributi – IRAP – Professionisti – Commercialista – Praticanti a studio – Autonoma organizzazione – Non sussiste

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.11 dott. C.V. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto Mestre 3/30/12 del 25 gennaio 2012 che rigettava l’appello del contribuente e confermava l’assoggettamento ed IRAP della sua attività professionale negli anni 2003 e 2004.

2. L’Agenzia si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso – a giudizio del relatore – deve essere accolto in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare apoditticamente “la presenza di una forte componente organizzativa”, senza tener conto delle specifiche deduzioni di parte contribuente, che aveva ad esempio posto in luce come non si avvalesse di personale dipendente e nel suo studio operassero solo dei praticanti.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio.