MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Circolare 05 febbraio 2014, n. 3667/C
Agenti e rappresentanti di commercio. Divieto di esercizio presso la sede o localizzazione dell’attività di mediazione. Modello allegato A al DM 26 ottobre 2011.
Sono pervenuti a questa Direzione generale numerosi quesiti, di Camere di commercio e di associazioni di categoria miranti a conoscere l’esatta interpretazione della dicitura “presso la sede o localizzazione sopra indicata non viene svolta attività di mediazione”, contenuta nella sezione SCIA del modello ARC allegato al DM 26 ottobre 2011, redatto in attuazione della delega contenuta nell’articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Tale disposizione è infatti contenuta nella sezione SCIA e pertanto resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del dPR 445 del 2000.
Questa Direzione generale ebbe già modo di precisare che la disciplina generale non prevede limitazioni di sorta acché, più imprese (individuali o societarie) eleggano la propria sede all’interno di un medesimo ufficio, immobile o stabile.
Non diversamente appare, con riferimento alle attività soggette a regolamentazione, come quella di agente e rappresentante di commercio o di mediatore.
È pur vero che la disciplina pubblicistica di riferimento pone un espresso e reciproco divieto di esercizio congiunto delle attività sopra richiamate, da parte della stessa persona fisica o della stessa impresa. Infatti l’articolo 5, comma 4, della legge 204 del 1985 sanziona l’incompatibilità specifica dell’esercizio delle due attività, quando afferma che “L’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è altresì preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attività per le quali è prescritta l’iscrizione in detti ruoli.”, mentre l’articolo 5, comma 3 della legge 39 del 1989, pone un’incompatibilità generale con tutte le altre attività professionali o imprenditoriali “escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
Deve allora ritenersi che la disposizione contenuta nella sezione SCIA del modello ARC, che prescrive che “presso la sede o localizzazione sopra indicata non viene svolta attività di mediazione”, va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle imprese di mediazione e di agenzia, che possono quindi coesistere in un’unica ubicazione, (tanto più quando, come sembra avvenire nei casi segnalati, l’attività di agenzia sia riferita proprio ai servizi di mediazione svolti eventualmente nella stessa sede fisica) ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attività (di mediazione e di agenzia) che, stante il regime di doppia incompatibilità, non possono sovrapporsi ed incardinarsi in una sola impresa o in una medesima persona fisica.
Pertanto, operativamente, non può negarsi l’iscrizione al registro delle imprese di due (o più) imprese (individuali o associate) che abbiano stabilito la propria sede presso il medesimo ufficio, pur esercitando esse rispettivamente e disgiuntamente l’attività di agenzia e di mediazione.
Resta fermo che nella posizione REA delle imprese di mediazione (a norma dell’articolo 5, comma 2 del DM 26 ottobre 2011 – mediatori) non dovranno essere presenti soggetti che operano per loro conto come agenti di commercio, e viceversa nella posizione REA delle imprese di agenzia (a norma dell’articolo 5, comma 2 del DM 26 ottobre 2011. ARC) non dovranno essere presenti soggetti che operano per loro conto come mediatori, stante il reciproco divieto di esercizio congiunto delle attività sanzionato dalle due norme primarie.
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