AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 06 febbraio 2014, n. 18/E

Soppressione dei codici tributo 2801 e 2837

Con le risoluzioni n. 22/E del 14 febbraio 2001 e n. 191/E del 9 maggio 2008, in applicazione delle relative norme di riferimento, riguardanti rispettivamente, le accise sulla benzina e le accise sul gasolio per autotrazione, sono stati istituiti i codici tributo 2801 e 2837.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota prot. n. 5760 del 20 gennaio 2014, ha chiesto la soppressione dei suddetti codici tributo, denominati come di seguito:

– “2801” denominato Quota accise benzine riservate alle regioni a statuto ordinario;

– “2837” denominato Accisa sul gasolio per uso autotrazione immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario.

legge n. 244/2007, art. 1, c. 298.

Si precisa che l’efficacia operativa della soppressione di tali codici tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente risoluzione.