INAIL – Nota 05 febbraio 2014, n. 924
Enti non commerciali della sanità privata. Proroga della sospensione al 31 dicembre 2016 dei termini di pagamento degli anni 2008-2016 e ripresa dei versamenti. Legge n. 147/2013.
L’articolo 1, comma 188, della legge n. 147/2013, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 (NOTA 1)la sospensione dei termini di pagamento di contributi previdenziali e dei premi assicurativi prevista dall’articolo 1, comma 255, della legge n. 311/2004 a favore degli enti non commerciali della sanità privata, in possesso dei requisiti ivi previsti.
Per la gestione della sospensione dei premi assicurativi sarà quindi aggiornato nell’archivio GRA web il codice di agevolazione 155, che per effetto dell’ultima proroga riguarda i premi assicurativi con scadenza compresa dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016.
La norma ha stabilito inoltre che i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi “siano restituiti all’INPS” senza corresponsione di interessi legali in 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Ancorché la norma citi specificatamente l’INPS, considerato che i premi sono espressamente previsti si ritiene che non possa che applicarsi la restituzione dei premi assicurativi oggetto di sospensione in 120 rate mensili senza interessi legali, ovviamente con versamento diretto all’INAIL.
I beneficiari della sospensione, pertanto, dovranno effettuare il versamento della prima rata a partire dalla prima scadenza utile del 16 gennaio 2017 indicando nel modello F24 il numero di riferimento 999155.
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(1) Art. 1, comma 188, legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell’articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1ºgennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all’INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.”
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