La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2709 depositata il 6 febbraio 2014 intervenendo in tema di classificazione catastali ha affermato che il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all’Ufficio tecnico erariale (art. 9 D.P.R. 1 dicembre 1949, n.1142) L’ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione II del 24 maggio 1942).
Lo scenario attuale porta inevitabilmente ad andare incontro a un contenzioso per qualsiasi rettifica.
La vicenda ha avuto come protagonista dei contribuenti che avevano, tramite il loro tecnico, presentata con la procedura DOCFA, dopo la ristrutturazione, la nuova classificazione catastale dell’immobile. L’Agenzia del territorio disattendendo le indicazioni contenute nel DOCFA aveva qualificato come “Villa” (A8) anzicchè come “Villino” (A7) l’immobile ristrutturato.
I contribuente impugnavano l’atto di clasificazione inanzi alla Commissione Tribuatria Provinciale che accoglieva le doglianze dei ricorrenti. L’Agenzia del Territtorio avverso la decisione del giudce di prime cure proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che rigettando il ricorso dell’Ufficio confermava la sentenza appellata.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Agenzia del Territorio proponeva ricorso alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR. I giudici di legittimità hanno evidenziato che mentre la suddivisione degli immobili in cinque gruppi (A, B, C, D, E) è pressoché uniforme su tutto il territorio nazionale, «sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie» (A1, A2, A3 ecc.).
I giudici della Corte per la classificazione e la differenza tra ville e villini richiamano la circolare ministeriale n. 5/1992 il cui contenuto afferma che le prime sono quelle caratterizzate «essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino». Per i giudici del Palazzaccio però, «per parco non può certo intendersi l’utilizzabilità di qualunque area verde, altrimenti tutte le abitazioni rurali sarebbero ville, bensì un’area con alberi destinata ed adattata al godimento degli abitanti». Inoltre si legge nelle motivazioni della sentenza in commento che le valutazioni in molti casi sono discrezionali e che presuppongono un’adeguata motivazione, ancorché sommaria. Tale procedura, per i giudici supremi, non era stato seguito nella pronuncia del giudice di merito, per cui hanno ritenuto che le motivazioni della sentenza del giudice di seconde cure siano contradittorie avendo affermato che le motivazioni dell’atto coondiderato «assenti», salvo poi descriverle come «espresse in maniera oggettivamente succinta».