CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2014, n. 2379
Tributi – IRPEF – Tardivo versamento – Irrogazione sanzioni – Cartella di pagamento – Impugnabilità – Motivi – Incertezza normativa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1) – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 188/40/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Roma Sezione Staccata di Latina n.40, il 15.12.2010 e DEPOSITATA il 12.04.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello proposto dal contribuente e confermato la legittimità della pretesa fiscale, relativa a sanzioni irrogate per tardivo versamento dell’IRPEF dell’anno 2004, portata dalla cartella impugnata.
II contribuente, censura l’impugnata decisione sulla base di tre mezzi.
2) L’Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
3) I giudici di merito hanno ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo e quindi fondata la pretesa avanzata con la cartella ed afferente “a sanzioni irrogate ex art. 13 D.Lgs. n.471/1997”, opinando che, costituiva circostanza pacifica che il versamento era stato effettuato dopo la scadenza del prescritto termine di trenta giorni e, d’altronde, che il contribuente non aveva fornito la prova che il ritardo nel versamento del dovuto era annoverabile tra i motivi, “tassativamente previsti dalla legge”, idonei a giustificare l’inadempienza.
4) Le questioni poste dal ricorso, sembra, possano essere esaminate e decise, avendo riguardo a principi desumibili da pregresse pronunce.
E’ stato, in vero, deciso (Cass. n. 4208/2007, n.16114/2006, n. 10010/2006, n. 9968/2005) che “L’indicazione della data di deliberazione della sentenza non è, a differenza dell’indicazione della data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), elemento essenziale dell’atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l’impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ.”.
Peraltro, ai sensi dell’art.161 cpc, le cause di nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame, ragion per cui la censura di che trattasi, in ipotesi, avrebbe dovuto essere fatta valere con l’appello.
E’ stato, pure, affermato (Cass. n.26361/2010, n.17396/2010, 22035/2010, n. 795/2011), che “In tema di imposte sui redditi, è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento, sia infine perché la previsione dovrebbe ritenersi caducata e, comunque, priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell’art. 13, primo comma, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che riducendo la sanzione inizialmente prevista dall’art. 44 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 (dal cento per cento al trenta per cento dell’importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un inadempimento dal quale nessun vantaggio egli potrebbe più trarre.
E’ stato, ancora, deciso (Cass. n.14476/2003) che “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce potere riconosciuto dall’art. 39 bis del dPR 26 ottobre 1972, n.636 (applicabile “ratione temporis”), tenuto fermo dall’art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall’art. 6, comma secondo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – sussiste quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità’ del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente”.
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la definizione, sulla base dei trascritti principi, con il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore A.D.B..
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che sulla base delle considerazioni e dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemila, oltre spese prenotate a debito;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’Agenzia contro ricorrente, in ragione di Euro duemila, oltre spese prenotate a debito.