CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20634
Tributi – Condono ex art. 9-bis, L. n. 289/2002 – Omesso versamento di rate successive – Diniego
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Motel P. srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 281/18/2015, depositata in data 27/01/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento, emessa per maggiori IVA ed IRPEF dovute in relazione all’anno 2003 a seguito di diniego di definizione ex art. 9 bis l. 289/2002 ( stante il mancato pagamento integrale dei ratei previsti), impugnato dal contribuente in separato giudizio, definito con sentenza favorevole all’Ufficio, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (essendo stato annullato, con sentenza n. 509/02/10 della C.T.P. di Catania, il provvedimento di diniego di condono).
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate (sorretto anche dall’eccezione di intervenuta riforma, con sentenza della C.T.R. della Sicilia n. “209/27/2011”, della decisione di primo grado, pronunciata nel separato giudizio di impugnazione del diniego di condono), hanno sostenuto che, da un lato, quanto alla sentenza di riforma della decisione di annullamento del diniego di condono, non vi era “prova del suo passaggio in giudicato” e, dall’altro lato, quanto al merito, il condono doveva ritenersi valido sa efficace, malgrado il solo versamento della prima rata, nel silenzio della legge.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e del principio del “‘ne bis in idem”, in quanto i giudici della C.T.R. avrebbero potuto accertare l’intervenuta definitività della sentenza della C.T.R., nel giudizio inerente l’impugnazione del provvedimento di diniego di condono, costituente l’atto presupposto della qui impugnata cartella, richiamata dall’Agenzia nel proprio atto di appello.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 9 bis della l. 289/2002, richiamando il consolidato orientamento di questo giudice di legittimità in ordine all’inefficacia del condono ex art. 9 bis l. 289/2002, a fronte del mancato pagamento integrale o del pagamento tardivo del dovuto.
2. La prima censura è infondata.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 19883 e 21469 del 2013) quello secondo il quale “la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att., cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza”.
Nella specie, la C.T.R., pronunciandosi sull’eccezione pregiudiziale sollevata dall’appellante, ha affermato che non era stata data prova dell’effettivo passaggio in giudicato della sentenza intervenuta nel separato giudizio.
Tale statuizione, avente ad oggetto la mancata prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata, non è stata specificamente contestata dalla ricorrente.
Deve osservarsi, al riguardo, che il “giudicato esterno”, seppure rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, presuppone che esso risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito (Cass. S.U. 226/2001; Cass. 6326/2010). e che non siano, invece, prodotti per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all’art. 372 c.p.c. (Cass. 14118/2001), salvo che detto giudicato si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione (Cass. 11365/2015) ovvero a seguito di una sentenza della stessa Corte di Cassazione, atteso che la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (Cass. S.U. 26482/2007).
Nessuna di tali Ipotesi è ravvisabile nel caso di specie.
3. La seconda censura è invece fondata.
Come affermato da questa Corte (Cass. 20745/2010; conf. Cass.19456/2011; Cass. 21364/12; Cass. 25233/13; Cass. 953/16; Cass. 21151/16) “il condono previsto all’art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive”.
La decisione della C.T.R. non è conforme a tale consolidato indirizzo.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto di tutte le peculiarità processuali della lite, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di merito; le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna l’intimata al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.