CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2017, n. 20630

Tributi – Accertamento – Contenzioso tributario – Ricorso a mezzo PEC

Rilevato che:

1. in fattispecie relativa ad avvisi di accertamento emessi a titolo di Irpef, Iva, Irap per gli anni di imposta 2006-2007, a seguito di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 600/73, l’amministrazione ricorrente deduce la violazione dell’art. 12, co. 7, L. 3212/00, per avere il giudice d’appello dichiarato nulli gli atti impositivi a causa della mancata attivazione del contraddittorio preventivo, erroneamente ritenendolo un principio generalizzato dell’ordinamento tributario;

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

3. il ricorso è inammissibile poiché tardivo, in quanto, trattandosi di giudizio iniziato successivamente al 4/07/2009 (data di entrata in vigore della L. 69/09), esso, a fronte di una sentenza d’appello depositata il 17/1/2015, avrebbe dovuto proporsi entro il 18/1/2016, mentre risulta spedito a mezzo p.e.c. solo in data 19/1/2016;

4. segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, senza applicazione dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. IV-L, ord. n. 1778/16 e Cass. VI-T, ord. n. 18893/16).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’amministrazione ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.