CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2017, n. 16678
Contributi previdenziali – Sgravi a favore delle imprese operanti nella regione Abruzzo – Termine di fruizione – Proroga – Annullamento dei decreti da parte del giudice amministrativo – Diritto agli sgravi – Cessazione
Ritenuto
che la Corte d’Appello di L’Aquila (sentenza 31.1.2011) respingeva l’appello contro la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta da S. srl volta all’accertamento negativo del debito relativo agli oneri contributivi già pagati per il periodo 1 dicembre 1994 – 30 novembre 1996 in conseguenza degli sgravi contributivi di cui essa sosteneva di dover fruire per il medesimo periodo;
che la Corte territoriale affermava che la società non avesse diritto allo sgravio contributivo invocato, in mancanza di una norma vigente che riconoscesse tale beneficio per le imprese della Regione Abruzzo;
che avverso detta sentenza S. srl propone ricorso con due motivi deducendo: 1) violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 754 I. 296 del 2006 ( anche in correlazione al contenuto dell’art. 18 d.l. n. 918/68 conv. in I. 1089/68), nonché vizio di motivazione, per aver il giudice negato il diritto allo sgravio affermando l’inesistenza di una norma che riconosca tale diritto alle imprese abruzzesi dopo il 23.11.1994; 2) violazione o falsa applicazione dell’art.1 comma 754 I. 296 del 2006 anche con riferimento all’art. 1, comma 2-ter della legge n. 176 del 1998 (implicitamente abrogato) ed agli artt. 1241 e 1243 c.c., nonché vizio di motivazione in quanto le norme indicate presuppongono il riconoscimento del diritto rivendicato in capo alle imprese abbruzzesi, rimettendo al provvedimento amministrativo soltanto l’aspetto organizzatorio concernente le modalità di regolazione debito e credito nei confronti dell’INPS;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
Considerato
che il ricorso è infondato in quanto cozza contro l’orientamento che è andato consolidandosi in materia in virtù delle pronunce emesse da questa Corte di Cassazione (con le sentenze cfr., Cass., nn. 10327/2017, 7297/2016, 25762/2009; 26053/2009, 9532/2013), oltre che dal Consiglio di Stato (sentenza n. 66 del 2006);
che invero, come si evince dalle citate pronunce, il diritto agli sgravi per le imprese abruzzesi non è stato mai affermato dall’ordinamento nei pretesi termini, tanto meno dalla parte non caducata dei decreti ministeriali del 5.8.1994 e del 24.12.1997;
che in materia di sgravi contributivi a favore delle imprese operanti nella Regione Abruzzo, la possibilità di fruire del beneficio oltre il termine del 30 giugno 1994, previsto dall’art. 19 della legge n. 451 del 1994, trovava la sua fonte esclusiva nei d.m. 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997; talché, a seguito dell’annullamento di detti decreti da parte del giudice amministrativo, deve ritenersi venuto meno il diritto all’attribuzione degli sgravi, in quanto l’annullamento giudiziale – non limitato alla sola parte relativa al termine di fruizione degli sgravi, ma relativo all’intero contenuto dei decreti – ha comportato la caducazione della disposizione di vantaggio in essi contenuta;
che anche il Consiglio di Stato (sent. 66/2006) ha affermato ” Resta, evidentemente, inteso che all’annullamento del decreto ministeriale in data 24 dicembre 1997 non consegue automaticamente l’inserimento dell’Abruzzo nell’elenco delle Regioni destinatarie del beneficio, ma solo l’obbligo delle autorità competenti di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione alla predetta Regione dell’aiuto di cui all’art. 92, paragrafo 3, lett. a) del Trattato CE.”) che, il disposto annullamento non ha determinato né la nascita né l’espansione di un diritto allo sgravio per le imprese destinatarie della normativa, che sono rimaste pertanto obbligate – nonostante l’annullamento – ed in mancanza di esplicito riconoscimento, al pagamento dei medesimi contributi (dovuti in base ai generali obblighi contributivi stabiliti dall’ordinamento);
che la legge n. 176 del 1998, nel riconoscere un sistema agevolato di recupero dei contribuiti non corrisposti, per il periodo dal 1.12.1994 al 30.11.1996 non fa altro che confermare l’esclusione del preteso diritto agli sgravi;
che infine la stessa mancanza di un diritto allo sgravio attuale, azionabile – ed opponibile da parte della ricorrente all’INPS – risulta pure in base all’art. 1. comma 754 della legge n. 296/2006 (c.d. L. Finanziaria del 2007) il quale prevede che “le modalità di regolazione del debito e credito relativi agli sgravi” di cui ai citati decreti, sarebbero stati regolati da un ulteriore decreto ministeriale;
che neppure può essere invocata un’applicazione analogica della normativa stabilita per le altre regioni, sia perché le norme sugli sgravi fanno eccezione a regole generali sul pagamento dei contributi; sia perché ciascun riconoscimento è fondato su presupposti non estensibili alle altre regioni;
che la rispondenza degli sgravi per le imprese abruzzesi alla normativa comunitaria (in particolare al reg. CEE n. 2081/93 art. 8 laddove ha previsto che “gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo di obbiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996”) non comporta un obbligo del legislatore di disporre gli stessi aiuti; né tanto meno la previsione appena citata può comportare un diritto pieno già insorto da azionare in giudizio, in mancanza di un riconoscimento interno;
che pertanto la sentenza della Corte territoriale si sottrae alle censure di cui al ricorso che deve essere quindi rigettato;
che le spese di questo giudizio devono essere compensate in considerazione dell’incertezza del quadro normativo e del deposito del ricorso prima del consolidarsi dell’orientamento di legittimità soprarichiamato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.
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