CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20830
Verbale di accertamento – Contributi omessi in danno dei dipendenti – Violazione di legge – Erronea ricognizione della norma di legge da parte del provvedimento impugnato – Censura in sede di legittimità
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 29.6.2011, la Corte d’appello di Milano ha confermato, per quanto qui interessa, la statuizione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da B.A. s.r.l. avverso il verbale di accertamento e la successiva cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di lavoratori ritenuti suoi dipendenti;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione B.A. s.r.l., deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la società ricorrente ha dedotto «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» per avere la Corte di merito a suo dire errato «nella qualificazione del rapporto di lavoro intercorrente tra B.A. s.r.l. e i soggetti M.A., D.L.C., R.F., H.I. e W.S.R.K.» (così il ricorso per cassazione, pag. 12);
che, con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato «difetto di motivazione» (ritenuto «error in procedendo»: ibid., pag. 17) per avere la Corte territoriale ritenuto superflua l’audizione dei testi non escussi nel giudizio di primo grado, in relazione alla «preminenza probatoria» riconosciuta ai verbali redatti dagli ispettori INPS (ibid.);
che, con riguardo al primo motivo, pur dovendosi concedere che la specifica indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate non impedisce, nel caso di specie, di comprendere il contenuto della doglianza, dal momento che gli argomenti addotti fanno univoco riferimento ai c.d. indici elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per l’interpretazione dell’art. 2094 c.c., va ribadito che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile o ad un’erronea interpretazione della medesima ovvero nell’erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non va confuso – come invece è dato rilevare alle pagg. 14-17 del ricorso – con l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità era ratione temporis possibile solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013);
che, sebbene l’erronea sussunzione di un motivo di ricorso entro uno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c. non comporti di per sé l’inammissibilità del motivo (cfr. in tal senso Cass. S.U. 17931 del 2013), la sua riqualificazione e sussunzione entro la fattispecie tipica di riferimento presuppone pur sempre che esso possieda i requisiti propri di quel mezzo, il che – con riguardo alla censura di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo vigente a seguito della modifica di cui al d.lgs. n. 40/2006 – richiede che venga identificato il fatto (anche secondario) decisivo la cui considerazione da parte del giudice di merito avrebbe condotto ad un diverso giudizio (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017); che tanto non è dato rilevare nel motivo in esame, dal momento che parte ricorrente, lungi dal confrontarsi con le argomentazioni in fatto svolte dalla Corte di merito, intende sottoporre al vaglio di questa Corte un’autonoma e più appagante rilettura delle emergenze probatorie, che è cosa non consentita in sede di legittimità;
che parimenti inammissibile è il secondo motivo, facendo riferimento a capitoli di prova asseritamente contenuti nella narrativa del ricorso di primo grado che non sono stati trascritti nel ricorso per cassazione, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 n. 4 c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 9748 del 2010), onde – anche in questo caso – non è dato comprendere quali siano i fatti decisivi di cui sarebbe stato omesso l’esame;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, provvedendosi sulle spese come da dispositivo, giusta il criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.600,00, di cui € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.