La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20810 depositata il 6 settembre 2017 (identica anche l’ordinanza n. 20811) intervenendo in tema di credito d’imposta ha affermato che il capannone industriale acquistato e poi concesso in uso a terzi comporta la decadenza dell’agevolazione fiscale, nel caso di specie credito d’imposta, per cui è legittima la revoca del “credito d’imposta” originariamente concesso alla società.

La vicenda ha riguardato una società che aveva effettuato alcuni investimenti usufruendo del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della legge 388/2000. Il capannone industriale su cui la società aveva usufruito del credito d’imposta veniva successivamente concesso in uso a terzi. L’Agenzia delle Entrate emetteva l’avviso di accertamento per il recupero del credito d’imposta. Avverso l’atto impositivo la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso con sentenza che veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello sostenevano che “la società non poteva considerarsi decaduta dall’agevolazione per aver concesso in uso a terzi il capannone entro il biennio dall’acquisto, posto che la norma non prevedeva che il bene, prima del decorso di due anni dalla messa in funzione del bene, non potesse essere concesso in uso a terzi”.

L’Amministrazione finanziaria avverso la decisione della CTR proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini accolgono le doglianze del Fisco precisando che “se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.

Inoltre i giudici di legittimità puntualizzano che “il beneficio del credito d’imposta per nuovi investimenti è riferito specificamente alle acquisizioni di beni strumentali nuovi, destinati alle strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree individuate come svantaggiate dalla Commissione delle Comunità Europee. Perché sussista il requisito della strumentalità indicato è necessario che i costi e i ricavi si inseriscano nella contabilità di una struttura produttiva effettivamente operante nel territorio, per realizzare nella zona svantaggiata non solo quei costi e quei ricavi, ma l’oggetto stesso della propria attività di impresa”.

Pertanto la Corte Suprema, nel caso di specie, afferma che la società “ha acquisito un bene ultimato (il capannone industriale) e lo ha ceduto a terzi per finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, per il che l’agevolazione deve ritenersi non spettante. E ciò in quanto la norma antielusiva ricollega l’agevolazione all’impiego del bene acquisito nel ciclo produttivo, pur facendo salva la possibilità che esso non venga utilizzato entro il biennio dalla sua acquisizione o ultimazione per la ragione che può essere necessario tale lasso di tempo al fine di predisporre l’utilizzo del bene stesso nel ciclo produttivo esistente. Tuttavia non si può ritenere che il contribuente, che intenda avvalersi dell’agevolazione, sia facoltizzato a cedere a terzi l’uso del bene nel biennio in cui è consentito che esso non sia messo in funzione nel ciclo produttivo, considerato che in tale evenienza viene meno la ratio del beneficio, che comporta la necessità che i beni vengano utilizzati dall’acquirente, ammesso al regime di favore, all’interno della sua struttura produttiva, operante in area svantaggiata”.