CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 8537 depositata il 31 marzo 2017

In fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C. F. ed Equitalia Sud spa (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2532/52/2015, depositata in data 17/03/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, ex art.68 d.lgs. 546/1992, per IVA, IRAP, IRPEF, addizionali regionali e comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2004, a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale nel giudizio di impugnazione del prodromico avviso di accertamento – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici, nell’accogliere il gravame del contribuente, annullando la cartella per carenza di motivazione, hanno sostenuto che non era sufficiente il semplice “riferimento alla sentenza della C.T.R.” (con la quale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, erano stati rideterminati i maggiori ricavi su cui computare il maggior reddito d’impresa e le imposte), in difetto di indicazione dei criteri utilizzati dall’Ufficio per il calcolo dell’imponibile e dell’imposta.

A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

In diritto

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1 comma 2 decreto dirigenziale del 28/06/1999 e 7 L.212/2000 e 68 d.lgs.546/1992.

2. La censura è fondata. Invero, vista la funzionalità dell’obbligo motivazionale alla preservazione in capo al contribuente del diritto di difesa e di contraddittorio sul fondamento della pretesa fiscale, la cartella esattoriale (che segua ad una decisione intervenuta nel giudizio di impugnazione a prodromico accertamento) non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell’atto presupposto già noto al contribuente stesso, venga impugnata da quest’ultimo il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa medesima (Cass. 8554/2016; Cass.2373/2013; Cass. 11722/2010).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione; ; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio