La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3444 depositata il 14 febbraio 2014 intervenendo in tema di determinazione della base imponibile ha affermato che in tema di imposta di registro, la base imponibile del negozio di conferimento non va determinata deducendo dal valore dell’immobile tutti gli oneri comunque gravanti su di esso.
La vicenda ha avuto origine dal conferimento di un immobile ad una società a cui faceva seguito un avviso di liquidazione dell’Amministrazione Finanziaria relativa all’imposta di registro in quanto veniva rettificata dall’Ufficio la relativa base imponibile dell’atto di conferimento.
La società contribuente avverso tale atto impositivo propose ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolsero le doglianze della ricorrente. Il Fisco impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, però, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate. I giudici territoriali hanno ritenuto che la base imponibile del negozio di conferimento vada determinata, ai fini dell’imposta di registro, deducendo dal valore dell’immobile tutti gli oneri comunque gravanti sull’immobile.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso, basato su un unico motivo, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco cassano la decisione impugnata e rinviano alla CTR.
I giudici di legittimità hanno chiarito che il 3° comma dell’articolo 50 del D.P.R. n. 131 del 1986, con cui è state recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva CEE n. 335/69, in base al quale l’imposta è liquidata sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento (articolo 5) -, “impone la deduzione delle passività e oneri dai beni e diritti conferiti, a condizione tuttavia che tali passività e oneri siano inerenti all’oggetto del trasferimento stesso, con esclusione, quindi, di passività o oneri che, anche se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non possono dirsi collegati all’oggetto del trasferimento”. (Ord. 2577/2011; Sez. 5, Sentenza n. 16768 del 27/11/2002; Sentenza n. 536 del 2001)
Per i giudici del Palazzaccio proprio il riferimento alla causa di ciascun conferimento contenuto nell’articolo 5 della Direttiva CEE è di ostacolo a una deduzione indiscriminata delle passività e oneri gravanti sui beni conferiti. S’impone pertanto una verifica circa la sussistenza del collegamento tra la passività e l’acquisizione del bene da parte del cedente e del cessionario, “evitando che diano luogo a una riduzione dell’imposta di registro i mutui ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario”.
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