CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 15996 depositata il 29 luglio 2016
SOCIETÀ DI PERSONE – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO – RAPPORTI CON I TERZI – RESPONSABILITÀ DEI SOCI – ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE – CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA AI SOCI SENZA PREVIA ESCUSSIONE DELLA SOCIETÀ – LEGITTIMITÀ – INAPPLICABILITÀ DEL “BENEFICIUM EXCUSSIONIS” – FONDAMENTO
La CTR di Napoli ha rigettato l’appello di M.A. e S.C. – appello proposto contro la sentenza n. 127/14/2012 della CTP di Caserta che aveva già disatteso il ricorso dei predetti contribuenti – così annullando le cartelle di pagamento (notificate il 30.3.2011) per IVA-IRAP e sanzioni relative al periodo d’imposta 2006 e dovute (per effetto di avviso di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato dalla “I. snc”, della quale i ricorrenti erano stati soci fino all’anno 2010), cartelle che erano state impugnate in primo grado dai menzionati ricorrenti per violazione del principio ex art. 2304 cod. civ. di previa escussione della società.
La CTR – dopo avere evidenziato che l’Agenzia aveva segnalato che la società era stata cancellata il 7.2.2011 – ha motivato la decisione evidenziando che nelle ipotesi di cancellazione della società non trova applicazione l’art. 2304 nella parte in cui prevede il menzionato beneficio di escussione previa della società, alla luce del fatto che i soci rispondono personalmente ed illimitatamente dei debiti sociali. D’altronde, per i debiti rimasti in capo ai soci dopo la cancellazione l’azione può essere diretta. La cartella avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri.
Le parti contribuenti hanno interposto ricorso per cassazione (di cui non è stata fornita la prova della compiuta notifica) affidato ad unico motivo.
Le intimate Agenzia ed Equitalia Sud non si sono difese.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 n. 1 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 2304 cod. civ.) la parte ricorrente – dopo avere allegato che la società non era stata cancellata ma si era trasformata in ditta individuale continuando ad operare, siccome era stato comprovato da “atto di ricognizione di causa di scioglimento ai sensi dell’art. 2323 cod. civ. allegato all’atto di appello come doc. 5”, così essendosi concentrata in capo all’unico socio rimasto “la titolarità … dei rapporti facenti capo alla società” – si dolevano che il giudicante avesse ritenuto legittima la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e perciò la notifica delle cartelle senza alcun tentativo di esazione del credito nei confronti del debitore principale.
Il motivo appare manifestamente infondato alla luce dell’indirizzo interpretativo recepito dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia: “Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009; Conformi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3211 del 04/03/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28146 del 17/12/2013). Invero, la cartella esattoriale non può essere qualificata atto esecutivo (perciò soggetto alla condizione di cui qui si tratta) poiché essa è l’atto conclusivo dell’iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo (parificabile all’atto di precetto) e preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2304 cod. civ. che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva.
Si propone perciò di decidere il ricorso con la procedura camerale, sul presupposto della manifesta infondatezza dello stesso.
Ritenuto inoltre:
– che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
– che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
– che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
– che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 11.115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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