Espropriazione forzata di crediti e compentenza del Giudice del luogo di residenza del debitore - Cassazione ordinanza n. 3077 del 2014La Corte di Cassazione, sezione civile, con l’ordinanza n. 3077 del 11 febbraio 2014 intervenendo in tema regolamento di competenza  ha statuito che per la procedura esecutiva promossa da Equitalia è competente il giudice del luogo in cui la società terza pignorata svolge effettivamente la propria attività.

Gli Ermellini con la decisione in commento si sono pronunciati su un ricorso per regolamento di competenza dichiarandola in capo al Tribunale di Bologna, in quanto la sede effettiva della società terza pignorata era Bologna anche se la sede legale è a Roma.

I giudici di legittimità hanno rammentato che, in materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda (Cass. 6.8.2002 n. 11758).

Inoltre, in tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica. Si deve infatti ritenere che, ai fini dell’equiparazione (ai sensi dell’articolo 46 c.c.) con la sede legale di fronte ai terzi, la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti; vale a dire il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accertamento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento di affari e della propulsione dell’attività sociale (cfr. Cassazione, sentenze n. 3516 del 2012 e n. 6021 del 2009). 

Infine viene ribadito il principio contenuto nell’articolo 46 secondo comma c.c. secondo cui, in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, ha valenza generale, nel senso che individua quale è il concetto di sede al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio (cfr. Cassazione, sentenza n. 995 del 1998).