CONSIGLIO NAZIONALE DOTT. COMM. E ESP. CON. – Nota 22 dicembre 2011, n. 85

Nuove modalità di nomina dei revisori negli enti locali – La fase transitoria

Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in previsione delle modifiche normative sui requisiti di preparazione professionale specifica in materia di revisione negli enti locali ha emanato l’informativa n. 53 del 2011 con la quale dava comunicazione delle “Linee guida agli Ordini territoriali per la segnalazione agli enti pubblici locali degli iscritti che abbiano maturato specifici crediti formativi nella revisione economico-finanziaria”.

Al momento dell’emanazione delle linee guida era in approvazione da parte del Parlamento una riforma del Codice delle Autonomie Locali che prevedeva per i revisori importanti modifiche normative con riferimento alle modalità di nomina, che rimanevano di competenza degli organi consiliari degli enti locali, e soprattutto all’introduzione del necessario possesso di specifici crediti formativi. Il provvedimento non ha ultimato a tutt’oggi il suo iter di approvazione.

La manovra di ferragosto (Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) è intervenuta sulle modalità di nomina dei revisori degli enti locali rivoluzionando il vigente testo unico degli enti locali (Tuel) prevedendo che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge, i revisori degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco. In tale elenco possono essere inseriti coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.lgs n. 39/2010 nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’art. 16, comma 25, della manovra di ferragosto prevede inoltre che debba essere emanato un decreto del Ministro dell’Interno che, nel rispetto dei principi indicati, stabilirà i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco. Fra i vari principi è previsto il possesso dispecifica formazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali.

A tutt’oggi il decreto ministeriale non è stato emanato e poiché nel frattempo si presenta la necessità di nominare organi di revisione in scadenza, il Ministero dell’Interno ha chiarito che restano in vigore le vigenti norme del Tuel ed in particolare quelle relative alla proroga dell’incarico per 45 giorni, di cui all’art. 235, e quelle relative alle modalità di nomina, di cui all’art. 234.

In ordine, invece, al requisito della specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali, necessario per esseri inseriti nell’elenco di cui all’art. 16, comma 25, della manovra di ferragosto, si ritiene utile che gli Ordini segnalino ai propri iscritti che le materie in cui è necessario acquisire specifica qualificazione professionale sono quelle indicate nell’elenco delle attività formative, allegato al regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sotto la categoria C.7 “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” e precisamente:

C.7.5 Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni

C.7.8 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

C.7.9 Dissesto e risanamento degli enti locali

C.7.10 La revisione negli enti locali e negli enti istituzionali

C.7.11 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali

C.7.12 Le operazioni straordinarie nelle aziende dei servizi pubblici locali

C.7.13 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici.

Tale classificazione è da considerarsi non definitiva. Il Consiglio Nazionale provvedere non appena pubblicato il decreto ministeriale a confermare l’idoneità della suddetta classificazione nonché ad integrare eventualmente le materie stesse.

Infine, con riferimento alla formazione degli elenchi previsti dalle linee guida di cui all’informativa n. 53/2011, il Consiglio Nazionale ritiene che l’elenco dei colleghi che abbiano osservato gli obblighi formativi specifici nel secondo semestre 2011 possa essere comunque trasmesso agli enti locali affinché questi ultimi lo possano utilizzare per le nomine che dovessero essere deliberate dai Consigli Comunali e Provinciali con la legislazione attualmente in vigore e comunque fino alla formazione del nuovo elenco di cui all’art. 16, comma 25, del DL 138/2011.