Escluso il licenziamento qualora il ccnl prevede una sanzione meno grave
In tema di licenziamenti i giudici del palazzaccio con la sentenza n. 24799 del 05 dicembre 2016 chiamata a dirimere una controversia di licenziamento individuale. Si noti che sul tema la Corte Suprema intervenendo diverse volte non ha avuto un orientamento costante. Infatti secondo la sentenza n. 11860/2016 deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, a meno che non si accerti che le parti avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva.
Gli Ermellini hanno, con la sentenza n. 6165/2016 (si veda anche 11481/2015) hanno chiarito che il datore di lavoro, in relazione ad una specifica infrazione del dipendente, non può irrogare la sanzione risolutiva quando questa costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo. La gravità dell’infrazione non può ricavarsi unicamente dai precedenti disciplinari perché questi costituiscono soltanto uno dei parametri di valutazione e non possono essere utilizzati per dare concretezza ad un addebito del tutto inidoneo ad integrare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Con la sentenza in commento i giudici intervengono in una fattispecie in cui il comportamento illecito del lavoratore – sanzionato dal Ccnl con una sanzione meno grave del licenziamento – sia posto in essere più volte e quindi si configuri una recidiva, allora la cessazione del rapporto di lavoro è più che legittima. In tal caso, infatti, la sanzione più grave non viene data a seguito del singolo comportamento, ma per l’insieme dei comportamenti complessivamente considerati.
Cass. sent. n. 7719/2016: «Con riguardo a contratto collettivo il quale preveda che alcune mancanze del lavoratore, di per sé costituenti illeciti disciplinari e punite con specifica sanzione, siano valutabili, in caso di recidiva, come unico comportamento sanzionabile con il licenziamento, la richiesta del lavoratore di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato, in relazione alle sanzioni irrogate per quelle mancanze, non preclude al giudice di tenere conto – in sede di verifica della legittimità del recesso del datore di lavoro – delle sanzioni predette, atteso che la sospensione prevista dall’art. 7 l. n. 300 del 1970 incide su misure disciplinari già efficaci e si risolve in una mera temporanea ineseguibilità che è limitata alle sanzioni relative alle infrazioni considerate singolarmente e non già quali comportamenti del complesso e più grave illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento».
Si confronti anche Cass. sent. n. 13671/2015: «Il principio secondo cui i comportamenti per i quali il contratto collettivo commina una sanzione disciplinare conservativa non possono formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice di merito non trova applicazione nel caso in cui non vi sia un’integrale coincidenza tra la fattispecie contrattuale astratta e il fatto concreto oggetto di contestazione».