Gli Ermellini sono tornati sull’applicazione dell’IRAP nel caso il professionista si avvale in modo occasionale di lavoro altrui. Con la sentenza n. 22600 del 07 novembre 2016 hanno confermato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione per l’applicazione dell’IRAP l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o generico.
Nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio la quale aveva accolto l’appello proposto dal medico convenzionato, contro la sentenza della CTP di Latina che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP versata per un determinato anno d’imposta, escludendo la sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione necessari per l’applicazione dell’imposta.
L’Agenzia delle Entrate aveva lamentato che la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nell’escludere la presenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time.
La Suprema Corte ha ritenuto privo di pregio le motivazioni dell’Agenzia.
Gli Ermellini hanno richiamato una precedente sentenza delle Sezioni Unite in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente “si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Nel riconfermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico. Ciò perché lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente , per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time con compiti di segreteria, pertanto correttamente la CTR ha escluso che tale circostanza, fosse sintomatica della presenza dell’autonoma organizzazione.
Il ricorso dell’Agenzia viene pertanto rigettato dalla Corte.