A partire dal 1° ottobre 2016 trova applicazione il Decreto del Presidente del CICR del 3 agosto 2016 n.343 che regola l’anatocismo sui contratti bancari al quale le banche devono adeguarsi.
L’anatocismo consiste nel calcolo degli interessi, non solo sul capitale, ma anche sugli interessi stessi già scaduti. Per cui, gli interessi scaduti vengono sommati al capitale costituendo un unico importo, che a sua volta produce ulteriori interessi.
L’art. 120 comma 2 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 affida al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) il compito di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi, nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
La funzione di Presidente del CICR è attribuita dal D.Lgs 385/1993 al Ministro dell’Economia e delle Finanze il quale ha provveduto alla emanazione del Decreto n. 343, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 212 del 10 settembre 2016.
Il provvedimento riguarda i clienti intesi come “qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario”. Non sono ricompresi tra i clienti le banche, le assicurazioni e più in generale i soggetti che a loro volta svolgono attività di intermediazione finanziaria, comprese società controllate e controllanti.
Dal punto di vista oggettivo invece, il Decreto citato riguarda:
- le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
- i rapporti di conto corrente;
- i rapporti di conto di pagamento;
- le aperture di credito regolate in conto corrente;
- le aperture di credito regolate in conto di pagamento;
- gli sconfinamenti intesi come le somme di denaro utilizzate dal cliente, in “extrafido” oppure “in assenza di fido”.
Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora.
In particolare, per quanto riguarda la casistica più diffusa, e cioè i rapporti di conto corrente bancario, si prevede che:
- nel conteggio degli interessi creditori e debitori, deve essere assicurata la stessa periodicità temporale, comunque di almeno un anno;
- gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- per i contratti stipulati durante l’anno, il conteggio è comunque effettuato al 31 dicembre dell’anno stesso.
Le disposizioni del citato Decreto n. 343-2016:
- devono essere applicate dagli intermediari, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016;
- sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente;
- devono essere previste anche per i contratti in corso.