DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202
Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea
pubblicato nella G.U. 9 novembre 2016, n. 262.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
Titolo II
Disposizioni in materia di confisca
Art. 2
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»;
b) dopo l’articolo 466 è inserito il seguente:
«Art. 466-bis (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter.».
Art. 3
Modifiche al codice civile
1. All’articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.».
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;
b) all’articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Art. 5
Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
1. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,»;
2) dopo le parole: «648-ter» è inserita la seguente: «648-ter.1»;
3) dopo le parole: «del codice penale, nonché» sono inserite le seguenti: «dall’articolo 2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;
b) all’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: «per finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale»;
c) all’articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.».
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. Al comma 9-bis dell’articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Titolo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 7
Trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:
a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale eseguiti;
b) numero di confische eseguite;
c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.
2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2014/42/UE.
Art. 8
Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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