Corte di Cassazione SS.UU. Sentenza del 25/10/2002 n. 15063

Imposta sui redditi – Versamento diretto – Rimborso per somme pagate sulla base di dichiarazione errata – Artt. 38 DPR n. 602 del 1973 ante riforma ex legge n. 133 del 1999, 16, commi 1 e 7 DPR n. 636 del 1972 e 19, comma 1, lett. g), legge n. 546 del 1992 – Possibilita’.

 

Massima:
Ai sensi degli artt. 38 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, prima della normativa introdotta dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, 16, commi 1 e 7 del DPR 26 ottobre 1972, n. 636 e 19, primo comma, lett. g) del DLG 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente che ha versato somme in regime di autotassazione in base ad una dichiarazione dei redditi inficiata da errore puo’ richiedere la ripetizione delle imposte pagate in adempimento di obblighi inesistenti.

Fatto
 
     A. M.  S.,  con  istanza  prodotta  ai  termini dell'art. 38 del D.P.R. 29
 settembre 1973,    n.   602   il   2   dicembre   1994,   chiese   all'Ufficio
 dell'Amministrazione finanziaria  competente  al riguardo il rimborso di Irpef
 versata per  il  1993  in,  assunta,  eccedenza  sul  dovuto  a  seguito della
 mancata indicazione,  nella  dichiarazione  presentata  per  detto anno, di un
 onere deducibile   ex   art.   10   del  D.P.R.  22  dicembre  1986,  n.  917,
 rappresentato da una somma pagata a titolo di perdita di avviamento.
     La S.,  quindi,  impugno' ai sensi degli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 26
 ottobre 1972,  n.  636  il  silenzio-rifiuto  opposto  della  P.A.  suindicata
 all'istanza cennata  dinanzi  alla  Commissione  tributaria  di primo grado di
 Bolzano, all'epoca   operante,  ma  tale  Commissione,  con  decisione  n.  6,
 rigetto' il suo reclamo.
     Sull'appello di  A.  M.  S., la Commissione tributaria di secondo grado di
 Bolzano istituita  con  D.Lgs.  31  dicembre  1992, n. 545, pronunciando sulla
 vertenza, attribuitale  a  mente  dell'art. 72 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
 546, con  sentenza  del  10  marzo  1998,  accolto  il  gravame e riformata la
 pronuncia del   primo   giudice,   sanziono'  il  diritto  dell'appellante  di
 conseguire il  rivendicato  rimborso:  motivo'  la  decisione,  innanzi tutto,
 rilevando che,  in  linea  di  principio,  "la  dichiarazione  dei redditi non
 costituisce la  fonte  dell'obbligazione  tributaria,  ma  rappresenta solo un
 momento del  procedimento  di  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  sul
 reddito", sicche'  "per  ogni  somma  erroneamente  dichiarata  e  versata  il
 contribuente puo'  richiedere  all'Amministrazione finanziaria la restituzione
 di quanto  indebitamente  pagato"; traendo, in secondo luogo, da tale premessa
 il corollario  che,  avendo  la  S.  provato  di  non  aver tenuto conto nella
 dichiarazione dei  redditi  presentata nel 1994 - per il 1993 - della discussa
 perdita di   avviamento,  l'imposta  dalla  stessa  realmente  dovuta  era  da
 ricalcolare e ridurre con riferimento all'onere deducibile correlativo.
     Il Ministero  delle  finanze  ricorre,  con  un  motivo, per la cassazione
 della sentenza surrichiamata, notificatagli il 24 marzo 1998.
     A.M.S., cui  il  ricorso  e'  stato  notificato  il  23 maggio 1998, si e'
 astenuta da ogni attivita' difensiva nella presente sede.
     Il giudizio,  in  un  primo  tempo assegnato alla Sezione tributaria della
 Corte, a  seguito  di  ordinanza  di  questa in data 30 gennaio 2001, e' stato
 rimesso a  queste  Sezioni  per la soluzione della questione, risolta in senso
 difforme in  sentenze  delle  sezioni  semplici,  concernente  l'attitudine di
 un'istanza di  rimborso  a  rettificare in senso favorevole al contribuente la
 dichiarazione dei redditi dal medesimo tempestivamente presentata.
 
                                   Diritto
 
     Il Ministero  delle  finanze,  con  il  mezzo  articolato  a  supporto del
 ricorso, deduce  che  la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie
 dalla Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di  Bolzano dovrebbe essere
 ravvisata passibile  di  cassazione  siccome  inficiata da "violazione e falsa
 applicazione dell'art.  38,  D.P.R.  n.  602/1973,  nonche' dagli artt. 8 e 9,
 D.P.R. n.  600/1973,  modificato  dall'art.  14,  L. n. 408/1990" e inoltre da
 "motivazione omessa   e   contraddittoria   su   un   punto  essenziale  della
 controversia.
     La P.A.  ricorrente,  piu'  specificamente,  dopo  aver evidenziato che il
 giudice del   merito,   "rilevando   che  la  dichiarazione  dei  redditi  non
 costituisce fonte   dell'obbligazione  tributaria,  ma  solo  un  momento  del
 procedimento di  accertamento  e  di  riscossione, ne ha tratto la conclusione
 che per  ogni  somma  erroneamente dichiarata e versata puo' essere chiesta la
 restituzione", assume   che  "la  decisione  e'  palesemente  illegittima  sia
 perche' apertamente  violativa  delle  norme  di  legge"  come sopra accampate
 inosservate, "e  sia  perche'  non sussiste alcun nesso logico tra la premessa
 e la  conseguenza  che  se ne vorrebbe far discendere", giacche' "l'indiscussa
 natura procedimentale  e  non  sostanziale della dichiarazione dei redditi non
 implica affatto.....  la  sua modificabilita' ogni qual volta emerga un errore
 successivamente alla  sua  presentazione":  puntualizza,  al riguardo, che "il
 legislatore ha  sottoposto  la  dichiarazione dei redditi a rigorose modalita'
 di redazione  e  a  vincolanti  termini  di  presentazione (artt. 8 e 9 D.P.R.
 1973/600) giustificati  proprio  dalla  necessita'  di  regolare  tale  atto -
 quale prima  e  necessaria  fase  del procedimento di accertamento - sia sotto
 il profilo   formale  che  temporale,  sicche'  alla  denuncia  annuale  viene
 attribuita portata  tendenzialmente  completa ed esaustiva inerente a tutte le
 vicende rilevanti  ai  fini  impositivi", e che "in tale sistema normativo, la
 possibilita' di  modifica  delle dichiarazioni e' contenuta dal legislatore in
 limiti molto  rigorosi,  circoscritti dalla precisa fissazione dei casi in cui
 e' ammessa  la  modifica  e  il  conseguente  rimborso  di quanto erroneamente
 versato (art.  38,  D.P.R.  n.  602/1973),  nonche'  dei  termini  e  modi  di
 presentazione della  dichiarazione  integrativa  (art. 9, ultimo comma, D.P.R.
 n. 600/1973, come modificato dall'art. 14, L. n. 408/1990)".
     La P.A.   anzidetta  soggiunge,  quindi,  che,  "per  quanto  concerne  la
 presente controversia.........  l'errore  denunciato  dalla  contribuente  non
 rientra tra  i  casi riconosciuti rilevanti dall'art. 38, D.P.R. n. 600/1973",
 posto che,  alla  stregua  della giurisprudenza di legittimita' fondata "sulla
 considerazione che  le  prescrizioni  di forma e di tempo previste dagli artt.
 8 e  9,  D.P.R. n. 600/1973 sarebbero vanificate da un regime di emendabilita'
 - della  dichiarazione  -  non ancorato al carattere materiale e alla testuale
 riconoscibilita' dell'errore"  ed  alla  evincibilita' di questo "dalla stessa
 denuncia annuale  e  dai  dati  con  essa  forniti",  con  riguardo alle somme
 versate in   conformita'  della  denuncia  dei  redditi,  si  deve  negare  al
 contribuente la   possibilita'   di   reclamare   il   rimborso  adducendo  la
 detraibilita' dall'imponibile  di  passivita'  ed  esborsi  non indicati nella
 denuncia medesima,  atteso  che l'errore di fatto influente per tale rimborso,
 ai sensi  dell'art.  38,  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e' soltanto quello
 materiale, cioe'  da  ascriversi  a  mezza  svista desumibile dai dati offerti
 con la  dichiarazione  annuale,  e  che  le  prescrizioni  di forma e di tempo
 fissate per  questa  dichiarazione  dagli  artt. 8 e 9 del D.P.R. 29 settembre
 1973, n.  600  non  sono  compatibili  con una revisione a posteriori, tramite
 azione di    rimborso,    del    suo   contenuto,   eventualmente   emendabile
 (esclusivamente) con  apposita  dichiarazione integrativa a norma dell'art. 14
 della L.  29  dicembre 1990, n. 408": pone in risalto, a questo proposito, che
 "tali requisiti  di  materialita'  non  ricorrono nel caso di specie in quanto
 e' pacifico  tra  le  parti  che l'indennita' corrisposta dalla contribuente a
 terzi per  perdita  di  avviamento  non  era stata esposta nella dichiarazione
 dei redditi".
     Il Ministero  delle  finanze prospetta, altresi', che "l'errore denunciato
 dalla contribuente   neppure   potrebbe   rilevare   sotto  il  profilo  della
 ignoranza dell'esistenza   totale   o   parziale  dell'obbligo  di  versamento
 previsto dall'art.  38,  D.P.R.  n. 602/1973 accanto all'errore materiale come
 presupposto di  rimborso"  perche'  "anche  il  cd.  errore  di diritto, quale
 quello derivante  dall'inclusione  nell'imponibile  di  una  posta  esente, e'
 stato riconosciuto    rilevante"   dalla   surrichiamata   giurisprudenza   di
 legittimita' solo  "purche'  cio' non implichi variazione dei dati a suo tempo
 forniti in  ordine  alla  natura  ed  alla  consistenza della posta medesima",
 "sicche' nel  caso  di specie la mancata esposizione della indennita' in esame
 nella dichiarazione  dei  redditi  ne  preclude  comunque  la  rilevanza anche
 sotto il profilo" in argomento.
     Ai fini  della  pronuncia  sul  come  sopra  strutturato  ricorso, occorre
 affrontare, e  risolvere,  la dibattuta questione - gia' reiteratamente decisa
 in senso  difforme  da sentenze rese in tempi diversi da questa Corte Suprema,
 e sulla  quale,  percio', a mente dell'art. 374, comma 2, del cod. proc. civ.,
 e' stato  richiamato  l'intervento  di queste Sezioni unite - che attiene alla
 rettificabilita', ed  ai  limiti  della  rettificabilita', delle dichiarazioni
 dei contribuenti,   e,   in   particolare,   per   quanto  qui  rileva,  delle
 dichiarazioni dei  redditi,  di  cui agli artt. 1 e segg., D.P.R. 29 settembre
 1973, n.  600,  nel  caso  in  cui  i dichiaranti intendano far valere errori,
 assunti, commessi  nella  redazione  degli  atti  in discorso per sottrarsi ad
 una esposizione  debitoria,  dopo  la  redazione stessa, riscontrata eccedente
 il legalmente dovuto nel pagamento dei tributi.
     Sul tema,  avuto  riguardo  ai  limiti  entro i quali non puo' non essere,
 comunque, contenuta  la  motivazione  di  ogni  sentenza, anche della sentenza
 destinata a  risolvere  un  contrasto  manifestatosi  nella  giurisprudenza di
 legittimita' ai  sensi  della  dianzi  citata  norma del codice di rito, e' da
 dire che,  a  prescindere  dal  richiamo  a  precedenti piu' remoti, basati su
 opinioni ormai  ritenute  superate  e  non  piu'  condivisibili,  nel vasto, e
 tutt'altro che    organico,    panorama    giurisprudenziale,    allo   stato,
 fondamentalmente, si fronteggiano due confliggenti filoni.
     Un primo  orientamento,  che  sembrerebbe  maggioritario, e che ha trovato
 sistematica e  lucida  espressione  nella  recente  Cass. Sez. trib., sent. n.
 10055 del  1  agosto 2000, resa in tema di Iva, e recante, pero', enunciazioni
 di carattere  generale  trasponibili  alla  dichiarazione dei redditi, afferma
 che le  dichiarazioni  fiscali  dei  contribuenti,  integrando  il  momento di
 avvio di  un,  piu' o meno articolato, procedimento di diritto pubblico (volto
 all'accertamento del  concreto  contenuto  dei  rapporti tributari ai quali le
 dichiarazioni stesse  si  riferiscono) da intendersi, in quanto tale, ispirato
 ad esigenze  di  razionale  svolgimento e di conseguimento, quanto piu' rapido
 possibile, di  risultati  di  stabilita',  comportano l'automatismo di effetti
 proprio degli  atti  giuridici in senso stretto, e, percio', devono aversi per
 assoggettate a  vincoli  di  forma  e  di  tempo  rigidi,  che ne implicano la
 sostanziale irretrattabilita':  da  questa  discendendo che, al di fuori delle
 ipotesi di  errori  materiali o di calcolo, non richiedenti una vera e propria
 rettifica, essendo  desumibili  ab  intrinseco  dal testo stesso dell'atto, le
 dichiarazioni medesime  possano  essere  ravvisate  emendabili  e ritrattabili
 soltanto nei    termini   espressamente   accordati   dalla   legge   per   la
 presentazione di  una  valida  dichiarazione  (cfr., nello stesso senso, Cass.
 Sez. I civ., sent. n. 6957 del 25 luglio 1997).
     La rigorosa  enunciazione  di principio considerata, non solo nell'arresto
 citato, ma  anche  in altri costituenti espressione dello stesso orientamento,
 trova un  temperamento  nella puntualizzazione secondo cui nel caso di mancata
 rettifica della   dichiarazione   nei  termini  suddetti  la  possibilita'  di
 addurre errori  di  fatto  o  di diritto intervenuti nella redazione dell'atto
 ed incidenti  sull'obbligazione  tributaria  puo',  comunque,  esprimersi  nei
 limiti nei  quali  la  legge preveda il diritto al rimborso, ovvero in sede di
 opposizione a   provvedimenti   impositivi   dell'Amministrazione  finanziaria
 intesi a far valere una maggiore pretesa tributaria.
     Un secondo   orientamento,  minoritario,  viceversa,  non  ha  esitato  ad
 affermare l'emendabilita'  da  parte  del contribuente degli errori, anche non
 materiali e  di  calcolo,  contenuti  nella  dichiarazione  sul rilievo che la
 dichiarazione non  ha  valore confessorio o costitutivo del debito di imposta,
 ma si   inserisce,   come   atto  iniziale,  nell'ambito  di  un  procedimento
 amministrativo volto   all'accertamento   ed   alla  riscossione  dei  tributi
 legalmente dovuti,   sempre   che   la   rettifica,   intesa   ad  evidenziare
 l'inesistenza di  fatti  realmente  giustificativi  del prelievo venga operata
 entro ragionevoli  limiti  di  tempo.
     Il contrasto  riscontrato  nella  giurisprudenza  si ripropone, in termini
 analoghi, nella  dottrina:  in questa, peraltro, il dibattito sui confliggenti
 assunti, alimentato  dalla  frammentarieta'  e dalla carenza di sistematicita'
 del quadro  normativo,  si svolge in modo piu' organico e lineare, non essendo
 condizionato da  quell'esigenza  di  rapportare  le norme alle singole vicende
 processuali sottoposte,   talvolta   in   termini   affatto   peculiari,  alla
 cognizione dei  giudici  che  incide  sulla  configurazione delle enunciazioni
 ricavabili dalle sentenze.
     Anche in  dottrina,  dunque,  nell'ormai  prevalentemente,  per  non  dire
 universalmente, recepito  presupposto  della  natura  non  negoziale  e  della
 portata non   dispositiva  della  dichiarazione  dei  redditi,  nonche'  della
 irriducibilita' di    questa    alla   nozione,   tutta   civilistica,   della
 confessione, e,  quindi,  sulla  premessa  che  l'atto considerato integra una
 esternazione di   scienza   e/o   di   giudizio   sui   fatti  dichiarati,  si
 contrappongono due   linee   di  tendenza  che,  prendendo  le  mosse  da  una
 divergenza di   opinioni   sulla   valenza   dichiarativa   o  costitutiva  da
 attribuirsi alla   dichiarazione   -   e,  derivatamente,  all'accertamento  -
 rispetto alla   nascita   del   debito   di   imposta,   affermano  e  negano,
 rispettivamente, con   sfumature   diverse,   la   ritrattabilita',  totale  o
 parziale, della   dichiarazione  stessa,  privilegiando  l'una  l'esigenza  di
 ragguagliare il  carico  fiscale alla capacita' contributiva reale del singolo
 contribuente e  di  improntare i rapporti fra questo e l'erario all'osservanza
 dei  principi  della  buona  fede  e della correttezza sostanziale dell'azione
 amministrativa, e   ponendo   l'accento   l'altra  sulla  necessita',  assunta
 imprescindibile, di  dare  stabilita',  quanto  piu'  possibile  immediata, ai
 rapporti tributari,  sia  unitariamente  che complessivamente considerati, si'
 da consentire   all'Amministrazione  finanziaria  la  pronta  acquisizione  di
 certezze sulla entita' e sull'andamento delle entrate fiscali.
     E, tuttavia,  non  puo'  non sottolinearsi come nei tempi piu' recenti sia
 dato cogliere   il   prevalere   di   un  sempre  piu'  compatto  orientamento
 dottrinale per  il  quale sono da intendersi senz'altro rimovibili gli effetti
 della dichiarazione  che  si appalesi frutto di errore (di fatto o di diritto,
 testuale o  extratestuale),  con  il  solo  limite  di un collegamento, almeno
 tendenziale, della   ritenuta   rimovibilita'   agli  istituti  sostanziali  e
 processuali presenti  nell'ordinamento  quanto  alla  possibilita'  che si dia
 luogo ad  un  rimborso  di  imposta  e  alla  rimozione  di  atti  impositivi,
 essendo, percio',    destinate    a   restare   irretrattabili   soltanto   le
 dichiarazioni riferite  a  rapporti  tributari  che,  per  il  trascorrere del
 tempo e/o per il sopravvenire di decadenze, si debbano ritenere esauriti.
     Queste Sezioni  unite,  fra  le  tesi  in  contrasto, ritengono corretta e
 accettabile, in  particolare  in  relazione  alla  normativa  applicabile alla
 situazione controversa  ratione  temporis,  quella  che  afferma,  in linea di
 principio, emendabile  e  ritrattabile  ogni  dichiarazione  dei  redditi  che
 risulti, comunque,   frutto  di  un  errore  del  dichiarante  nella  relativa
 redazione, sia  tale  errore  testuale o extratestuale, di fatto o di diritto,
 quando da  essa  possa  derivare l'assoggettamento del dichiarante medesimo ad
 oneri contributivi  diversi,  e  piu'  gravosi, di quelli che per legge devono
 restare a suo carico.
     In proposito,   giova   evidenziare,  innanzi  tutto,  che  nessun  limite
 temporale all'emendabilita'  ed  alla  ritrattabilita' della dichiarazione dei
 redditi integrante, risultante  di  errori del  genere di quelli in argomento,
 puo' essere  desunto  dal  dettato delle disposizioni contenute nei commi 7 ed
 8 dell'art.  9  del  D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, nel testo che e' stato
 vigente negli  anni  1993 e 1994, nei quali si e' realizzata la fattispecie di
 cui e' causa.
     Tali disposizioni   (per  le  quali,  rispettivamente,  "le  dichiarazioni
 presentate entro  un  mese  dalla  scadenza  del  termine sono valide salvo il
 disposto del  comma  6  dell'art. 46", mentre "le dichiarazioni presentate con
 ritardo superiore  si  considerano  omesse  a  tutti gli effetti......", e "la
 dichiarazione....... puo'  comunque  essere  integrata,  salvo il disposto del
 comma 5  dell'art.  54, per correggere errori ed omissioni mediante successiva
 dichiarazione,........, da  presentare  entro  il termine per la presentazione
 della dichiarazione  per  il secondo periodo di imposta successivo, sempreche'
 non siano  iniziati  accessi,  ispezioni  o verifiche, o la violazione non sia
 stata comunque  contestata,  ovvero non siano stati notificati gli inviti e le
 richieste di  cui  all'art.  32"),  di  vero, per come reso manifesto dal loro
 tenore letterale,   hanno   riguardo  alla  rimozione  di  omissioni  ed  alla
 eliminazione di   errori   suscettibili   di   importare  un  pregiudizio  per
 l'erario, e  non  attengono  alla  emendabilita'  ed  alla  ritrattabilita' di
 dichiarazioni idonee,   perche'  oggettivamente  errate,  di  pregiudicare  il
 contribuente dichiarante.
     In secondo   luogo,   e'   da   dire   che,   sul  piano  sistematico,  la
 riscontrabilita' di  una,  in  linea di massima generalizzata, possibilita' di
 rettificare o  di  ritirare, in tutto o in parte, la dichiarazione dei redditi
 non puo'  non  essere  fatta  discendere  e  dalla relativa natura di atto non
 negoziale e  non  dispositivo,  recante  una mera esternazione di scienza e di
 giudizio, da   essere,   come   tale,   in  linea  di  principio  modificabile
 nell'acquisizione di  nuovi  elementi  di conoscenza e di valutazione sui dati
 riferiti e/o  valutati,  e  dal  fatto  che  essa  non  costituisce  il titolo
 dell'obbligazione tributaria,  ma  integra un momento dell'iter procedimentale
 inteso all'accertamento  di  tale  obbligazione  ed  al  soddisfacimento delle
 ragioni erariali  che  ne  sono  l'oggetto, e, da ultimo, dalla considerazione
 che si  rivelerebbe  difficilmente  compatibile con i  principi costituzionali
 della capacita'   contributiva  (art.  53,  comma  1,  della  Costituzione)  e
 dell'oggettiva correttezza  dell'azione  amministrativa  (art.  97,  comma  1,
 della Costituzione)  un  sistema  legislativo  che,  radicalmente  negando  la
 rettificabilita' della   dichiarazione,   si   proponesse   di  sottoporre  il
 contribuente dichiarante,  sulla  base  di  tale  atto, ad un prelievo fiscale
 sostanzialmente e legalmente indebito.
     Con riferimento   specifico   alla  rimovibilita'  degli  effetti  di  una
 dichiarazione dei  redditi  riscontrata,  comunque  erronea,  vengono  poi  in
 rilievo, in   particolare,   per  quanto  in  questo  giudizio  specificamente
 interessa, la  norma  dell'art. 38, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
 nel testo,  qui  applicabile,  previgente alla novellazione disposta con L. 13
 maggio 1999,   n.  133,  per  la  quale  il  soggetto  che  ha  effettuato  il
 versamento diretto   puo'  presentare  all'intendente  di  finanza  nella  cui
 circoscrizione ha  sede  l'esattoria  presso  la  quale  e'  stato eseguito il
 versamento istanza  di  rimborso  entro  il  termine  decadenziale di diciotto
 mesi dalla  data  del  versamento,  nel caso di errore materiale, duplicazione
 ed inesistenza  totale  o  parziale  dell'obbligo  di  versamento,  nonche' le
 disposizioni degli  artt.  16,  commi  1 e 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e
 19, comma  1,  lettera  g),  D.Lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, contemplanti il
 ricorso ai  rimedi  giurisdizionali  contro  la  reiezione, espressa o tacita,
 dell'istanza restitutoria cennata.
     Al riguardo,  e'  da  puntualizzare  che  la  portata  della lettera della
 prima delle  disposizioni  citate  appare tale da far ritenere, senza ombra di
 dubbio, che  la  domanda recuperatoria in essa prevista possa essere esperita,
 ovviamente nel   termine   dalla  norma  stessa  stabilito,  per  ottenere  la
 restituzione anche   del   tributo   diretto  versato  in  autotassazione,  e,
 percio', anche  delle  imposte pagate in adempimento degli obblighi risultanti
 dalla dichiarazione  sull'allegato  presupposto dell'erroneita'. Per qualsiasi
 ragione, di  tale  atto,  e,  quindi,  della rimovibilita', e della necessita'
 della rimozione,  dei  relativi  effetti,  denunciati, comportanti adempimento
 di obbligazioni   tributarie   da   riscontrare  legalmente  inesistenti  (non
 essendovi motivo  per  opinare  che  l'esperimento  della  domanda considerata
 possa essere  ravvisato  consentito  solo  in  funzione  della ripetizione, da
 parte del  sostituto  di  imposta  o del sostituito, dei soli tributi erariali
 versati dopo essere stati oggetto di previa ritenuta).
     Corollario dei  postulati  fin qui enunciati e' che, nel caso in esame, il
 ricorso, basato   unicamente  sull'asserzione  della  non  rettificabilita'  a
 posteriori della    dichiarazione   tramite   azione   di   rimborso,   nella,
 incontestata, tempestivita'  dell'intervenuto  esperimento di questa, non puo'
 non essere ravvisato destituito di fondamento e, percio', rigettato.
     A.M.S., intimata,  non  ha  svolto attivita' difensiva nella presente fase
 del processo, e, percio', non si deve provvedere su sue spese.
 
                                        P.Q.M.
 
     La Corte rigetta il ricorso.