Licenziamento disciplinare non previsto per maleducazione – Cassazione sentenza n. 18418 del 2016
Con la sentenza n. 18418 del 20 settembre 2016 gli Ermellini chiamati a giudicare su una vicenda di licenziamento disciplinare, nel confermare l’orientamento ormai consolidato, hanno affermato che la tutela di cui all’articolo 18 della legge n. 300/70 non può essere esclusa per il solo motivo che il fatto contestato sia stato effettivamente commesso, ma si configura come “necessaria” la certezza di illiceità del fatto stesso, prescindendo da un giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta gravata da addebito disciplinare. Pertanto esclusivamente la chiara insubordinazione agli ordini del datore di lavoro è causa di licenziamento quando provochi un danno all’azienda: i comportamenti maleducati, scostanti e scontrosi, invece, danno luogo a una semplice sanzione disciplinare, salvo sconfini nella cosiddetta incompatibilità ambientale. Questo vale anche se di questi comportamenti sono destinatari i clienti dell’azienda.
La predetta incompatibilità deve risultare talmente grave da paralizzare le funzioni dell’ufficio o del reparto. In tal caso l’imprenditore dovrà verificare se il lavoratore possa essere spostato o trasferito.
Pertanto il carattere scontroso e la maleducazione del lavoratore devono essere posti su un piano inferiore e meno grave rispetto alla incompatibilità ambientale e, quindi, non giustificano il trasferimento né tantomeno il licenziamento. Licenziamento che, ilqualora dovesse essere comunque adottato, sarebbe nullo e darebbe diritto alla immediata reintegra del dipendente sul posto di lavoro.
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