Interessante sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. 14 n. 2826 del 2016 in merito alla presentazione dell’istanza di rimborso presso l’Ufficio errato. I giudici della CTR in virtù del carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate hanno statuito che l’istanza di rimborso è procedibile anche quando il contribuente l’ha presentata presso Direzione provinciale e/o territoriali errati. Per cui l’eventuale provvedimento negativo dell’amministrazione è impugnabile davanti alla competente CTP.
Il caso di specie ha riguardato l’stanza di rimborso proposta dalla contribuente Cooperativa in relazione a un credito d’imposta (IVA), a fronte del silenzio-rifiuto serbato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia che aveva ritenuto di non poter decidere sulla richiesta della società essendo a riguardo competente il Centro operativo di Pescara.
Inizialmente i giudici della CTR dell’Emilia Romagna avevano – sezione distaccata di Parma aveva ritenuto non impugnabile il provvedimento di diniego in questione, a causa dell’errore commesso dalla Cooperativa nell’individuare l’Ufficio competente. Il contribuente ricorreva alla Corte Suprema che nell’accogliere le doglianze del contribuente cassava la sentenza della CTR, ha chiarito che, ancorché non competente a ricevere detta istanza, l’Ufficio destinatario della stessa, facendo parte dello stesso plesso amministrativo, e in forza del “carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate”, doveva considerarsi utilmente investito dell’onere procedurale di trattare la svolta richiesta; con la conseguenza “che nessuna censura può essere posta a carico della parte privata con riguardo all’inoltro della stanza all’Agenzia di Reggio Emilia anziché al Centro operativo di Pescara”.
Alla luce di tale affermazione di principio i giudici della CTR di Bologna, chiamati dagli Ermellini a riesaminare il caso, hanno provveduto alla riforma della sentenza dei colleghi di Parma e, per l’effetto, hanno accolto il ricorso in riassunzione proposto dalla contribuente.