CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2016, n. 23340
Tributi – Riscossione coattiva – Iscrizione ipotecaria – Regolare notifica delle sottostanti cartelle di pagamento
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 53/14/12 depositata il 31 gennaio 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. e – in riforma della decisione n. 37/19/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – respingeva il ricorso promosso da M.C. contro l’iscrizione ipotecaria di cui all’avviso n. 097201000005780 essenzialmente giudicando correttamente eseguita la notifica delle diciannove cartelle per il pagamento dei cui tributi era stata costituita la garanzia.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui il concessionario resisteva con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla pregiudiziale eccezione di violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92 – inammissibilità/inutilizzabilità delle copie documentali prodotte da Equitalia Sud S.p.A. per la prima volta in grado d’appello ed introduttive di domande e/o eccezioni nuove – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.>>.
1.1. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla pregiudiziale eccezione di cui all’art. 2719 c.c. di non conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte da Equitalia Sud S.p.A. per violazione dell’art. 18 d.p.r. 445/2000 – in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.>>.
1.2. I motivi sono entrambi infondati giacché l’accertamento della regolare notifica delle cartelle ha comportato l’implicita pronuncia di rigetto sia dell’eccezione secondo cui la documentazione prodotta dal concessionario soltanto in appello avrebbe dato ingresso a inammissibili <<questioni del tutto nuove>> in violazione dell’art. 57 d.lgs. 31 gennaio 1992 n. 546 e sia l’altra eccezione di inutilizzabilità delle prove documentali prodotte in fotocopia in quanto disconosciute ai sensi dell’art. 2719 c.c. E questo perché l’accertamento della regolarità delle notifiche implica necessariamente sia il rigetto dell’eccezione di violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 cit. e sia il rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità dei documenti a seguito del disconoscimento degli stessi ai sensi dell’art. 2719 c.c. (Cass. sez. lav. n. 1360 del 2016; Cass. sez. 1, 11/09/2015, n. 17956).
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Omessa motivazione circa il rigetto della pregiudiziale eccezione di violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/92 – inammissibilità/inutilizzabilità delle copie documentali prodotte da Equitalia Sud per la prima volta in grado d’appello ed introduttive di domande e/o eccezioni nuove – in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.>>.
2.1. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Omessa motivazione circa il rigetto della pregiudiziale eccezione di cui all’art. 2719 c.c. di non conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte da Equitalia Sud S.p.A. per violazione dell’art. 18 d.p.r. 445/2000 – in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.>>.
2.2. I motivi sono entrambi inammissibili perché con gli stessi si censura non una inidonea motivazione circa l’accertamento di esistenza o inesistenza di un fatto controverso e decisivo e bensì un’insufficiente o omessa motivazione giuridica circa l’implicito rigetto delle eccezioni relative alla novità delle <<questioni>> conseguenza in thesi della documentazione prodotta soltanto in grado d’appello appello e all’inutilizzabilità delle fotocopie per causa il disconoscimento delle medesime. Un’insufficiente o omessa motivazione giuridica che in effetti è irrilevante. E questo perché il ridetto difetto di argomentazione giuridica può venire in rilievo solamente sotto il profilo della violazione di legge – nella concreta fattispecie sotto il profilo della violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 cit. e 2719 c.c. – tanto è vero che se il dispositivo è conforme a diritto la inesatta o insufficiente motivazione giuridica deve essere da questa Corte semplicemente corretta o integrata ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).
3. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Violazione o falsa applicazione dell’art. 26 d.p.r. 602/73, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.>>, deducendo che la CTR aveva violato la denunciata normativa anche alla luce della parziale documentazione prodotta dal concessionario, oltreché per es. perché talune notifiche parevano esser state eseguite mediante <<rinvio di una semplice raccomandata>>, ecc.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza atteso che non viene trascritto il tenore delle notifiche – per verità in motivo nemmeno le ridette notifiche vengono precisamente indicate in relazione agli specifici vizi addebitati – e nemmeno viene indicato il luogo e il tempo processuale della loro produzione (Cass. sez. VI n. 4220 del 2012; Cass. sez. IlI n. 12970 del 2011).
4. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente denunciava in rubrica <<Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. 112/99 in ordine al difetto di legittimazione passiva dell’Equitalia Sud S.p.A. sostenuta dal giudice d’appello in riferimento all’eccepita illegittimità della richiesta di pagamento IRAP – in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.>>.
Il motivo è inammissibile perché – anche in disparte il già assorbente difetto di autosufficienza perché nello stesso non vengono evidenziate le ragioni per cui il contribuente non sarebbe soggetto a IRAP – neanche viene chiarito perché la cartella avrebbe potuto essere impugnata non soltanto per vizi propri come prevede l’art. 19; comma 3, d.lgs. n. 546 cit. e bensì anche con riguardo all’imposta della quale in effetti non si dice se sia stata in precedenza accertata con un avviso divenuto definitivo oppure se la cartella in parola sia stata emessa ai sensi dell’art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e infine deve comunque osservarsi che nemmeno viene spiegato se in relazione al definitivo accertamento della regolarità della notifica della cartella in discussione la medesima sia stata o meno tempestivamente impugnata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in € 7.200,00 a titolo di compenso, oltre a spese forfetarie e ad accessori di legge.
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