Le Sezioni Unite della Corte Suprema con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 si sono pronunciati sulla questione sollevata dal Presidente della sesta Sezione Civile in merito alle “disarmonie” esistenti sull’ambito di operatività dell’articolo 2953 c.c. con riferimento alla riscossione mediante ruolo di diversi tipi di crediti (previdenziali, tributari e per sanzioni amministrative).
I giudici di legittimità hanno sancito l’applicabilità dell’articolo 2953 c.c., che prevede la prescrizione in dieci anni, soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo e dunque mai per la cartella di pagamento notificata da Equitalia.
La vicenda ha tratto origine dal ricorso dell’INPS che chiedeva la riforma della sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto in seguito all’inutile decorso di un quinquennio dalla notifica della cartella. Per i giudici di merito la cartella esattoriale non opposta non aveva attitudine ad acquistare efficacia di giudicato e pertanto non poteva trovare applicazione l’articolo 2953 c.c.
I giudici della Corte Suprema a SS.UU. hanno stabilito l’applicabilità dell’articolo 2953 c.c. soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo e dunque mai per la cartella di pagamento che, avendo natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Per i giudici del palazzaccio il principio è valido anche quando si discuta su avvisi di addebito INPS e di avvisi di accertamento esecutivi (o atti c.d. impoesattivi).
Gli Ermellini, a SS.UU., hanno statuito i seguiti principi di diritto :
1. “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30, convertito dalla L. n. 122 del 2010)”;
2. “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
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