CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2016, n. 22147
Fallimento – Credito – Riconoscimento del privilegio – Art. 2751 bis, n. 5, c.c.
Premesso
Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:
<<1. – Il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento O.I. s.r.l. proposta dalla società cooperativa I.P.T. s.c.r.l., la quale invocava il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c. sul suo credito per forniture di € 123.727,57, ammesso invece in chirografo.
Il Tribunale ha ritenuto infatti necessaria, ai fini del riconoscimento del privilegio, la prevalenza – nella specie insussistente – del fattore lavoro rispetto agli altri fattori produttivi, quali il capitale e l’attivo immobilizzato.
2. – L’I.P.T. S.c.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di censura, cui la curatela intimata ha resistito con controricorso.
3. – La ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c.
3.1. – Il motivo è fondato.
Come correttamente osservato dalla ricorrente, questa Corte ha più volte avuto modo di chiarire che i requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al passivo fallimentare con il privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c. sono, per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l’apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del predetto privilegio, non è legittimo il ricorso a parametri diversi da quelli indicati e collegati, invece, a canoni funzionali o dimensionali ovvero a comparazioni fra lavoro dei soci e capitale investito (Cass. 12136/2014, 9186/2004, 2984/1997)>>;
– che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;
– che non sono state presentate memorie;
Considerato
Che il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;
– che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al capoverso del 3.1 della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rimini in diversa composizione.
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