IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo tributario in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o piu' decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e
telematici nell'ambito del processo tributario;
Visto l'art. 20, comma 2, del citato decreto ministeriale 23
dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che «con successivi decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente
applicazione le disposizioni del presente regolamento»;
Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015), recante le specifiche
tecniche di cui al citato art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
23 dicembre 2013, n. 163;
Visto l'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, che dispone «Le notificazioni tra le parti e i depositi
presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via
telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei
successivi decreti di attuazione»;
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria reso con delibera n. 1580/16 del 21giugno 2016;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione ed individuazione
delle Commissioni tributarie
1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto
2015, recante le specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre
2013, n. 163, si applicano alle Commissioni tributarie provinciali e
regionali presenti nelle seguenti regioni: Abruzzo, Emilia Romagna,
Liguria, Molise, Piemonte e Veneto.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore per gli atti processuali
relativi ai ricorsi notificati a partire:
a) dal 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise;
b) dal 15 novembre 2016 per le regioni Piemonte e Liguria;
c) dal 15 dicembre 2016 per le regioni Veneto ed Emilia Romagna.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2016
Il direttore generale: Lapecorella |