INAIL – Circolare 18 novembre 2016, n. 42
Riconoscimento di una quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio
Quadro Normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2).
– Sentenza della Corte Costituzionale 11 marzo 2009, n. 86.
– Circolare Inail 13 maggio 2009, n. 24: “Rendita agli orfani di un genitore naturale.
– Circolare Inail 11 ottobre 2012, n. 55: “Riconoscimento di una quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore divorziato. Articolo 85 del Testo Unico n. 1124/1965”.
– Legge 4 maggio 1983, n. 184: “Diritto del minore a una famiglia”. Articolo 44, lett. b).
Premessa
La sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2009, come noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, primo comma, numero 2) del d.p.r. 1124/1965 (T.U.), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.
Nella citata sentenza, la Corte Costituzionale, nel dichiarare la parziale illegittimità della norma suddetta con riferimento alla fattispecie concreta relativa al figlio naturale di una coppia non coniugata ma stabilmente convivente, ha rilevato che si tratta di “ipotesi nella quale il minore ha diritto alla sola rendita pari al 20% della retribuzione del genitore deceduto, senza potere usufruire del sostegno economico che, indirettamente gli perverrebbe dall’attribuzione all’altro genitore della rendita pari al 50%, legittimamente negata al convivente”.
Il principio enunciato dalla Consulta, non si fonda, come chiarito nella circolare Inail dell’11 ottobre 2012, n. 55, “[…] sullo status di figlio naturale dell’avente diritto alla quota di rendita a superstiti, bensì sul rilievo, di carattere sostanziale, della ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio orfano di entrambi i genitori e quello che non può usufruire dell’indiretto sostegno economico derivante dalla quota di rendita che spetterebbe all’altro genitore vivente perché quest’ultimo non ne ha diritto, a prescindere dal fatto che non sia stato mai contratto il vincolo del coniugio o che siano cessati gli effetti civili di detto vincolo”.
Estensione del diritto della quota del 40% della rendita al figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio
Il sopra evidenziato elemento di carattere sostanziale, che costituisce ratio fondante della decisione della Corte, ricorre anche nell’ipotesi in cui il coniuge superstite contragga nuovo matrimonio.
In tale fattispecie, infatti, il coniuge che abbia contratto nuovo matrimonio non percepisce più la rendita ai superstiti, con la conseguenza che nemmeno il figlio superstite potrà usufruirne, sebbene indirettamente.
Ciò, in quanto, l’articolo 85, comma 1, n. 1) T.U., indica espressamente tra gli aventi diritto alla rendita a superstiti il coniuge ma fino alla morte o a nuovo matrimonio al ricorrere del quale, la rendita prima spettantegli viene cessata e l’Istituto provvede, a estinzione di ogni diritto, al versamento di una somma pari a tre annualità di rendita.
Tale regolamentazione della materia rende sostanzialmente identica la situazione del figlio del genitore che abbia contratto nuovo matrimonio a quella del figlio naturale di una coppia non coniugata ma stabilmente convivente, la cui disciplina è stata censurata con la sentenza citata in premessa.
Alla luce della sentenza n. 86/2009, pertanto, l’art. 85 T.U. va interpretato prevedendo il riconoscimento del diritto alla rendita nella misura del 40%, nei confronti del figlio superstite di genitore che abbia contratto nuovo matrimonio.
Mantenimento del diritto della quota del 40% della rendita al figlio adottato dal coniuge del genitore naturale
L’adozione del minore da parte dell’attuale coniuge (NOTA 1) del genitore – che all’epoca del decesso dell’assicurato conviveva more uxorio con quest’ultimo – non pregiudica il diritto al mantenimento della rendita al superstite nella misura del 40% in quanto lo status di figlio adottivo del minore è ininfluente a tal fine.
A supporto della soluzione interpretativa sopra rappresentata, soccorre, infatti, il principio di carattere generale in base al quale i requisiti soggettivi che condizionano il venire in essere del diritto alla rendita ai superstiti devono sussistere, in base all’art. 85 T.U., al momento della morte del dante causa.
Peraltro, lo stesso art. 85 T.U., mentre come sopra detto, stabilisce espressamente che la rendita a superstiti corrisposta al coniuge del lavoratore deceduto deve essere cessata in caso di nuovo matrimonio dello stesso, non contiene analoga disposizione con riferimento alla rendita corrisposta agli orfani.
In conclusione, se il soggetto, al momento della morte del genitore, ha diritto alla rendita stessa e il diritto non risulta estinto al momento del sopraggiungere del nuovo status di figlio adottivo, la prestazione deve essere mantenuta, nella stessa misura in godimento, finché sussistano i presupposti del diritto stesso.
Efficacia nel tempo
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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