Contributo unificato – Tutti coloro ch intraprendono una azione giudiziale inanzi alle commissioni tributarie, devono sempre corrispondere il contributo unificato. Infatti nel processo tributario non vi è alcuna causa di esonero dal pagamento dello stesso, non essendo nemmeno previste esenzioni di natura soggettiva per la pubblica amministrazione, concessionari, agenti della riscossione, enti non commerciali, ed altri.
La prenotazione a debito – Come chiarito dalla direzione giustizia tributaria del Ministero dell’Economia (direttiva 2/2012), la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello Stato e alle agenzie fiscali. Il ricorrente dovrà indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo, inoltre l’art. 37 del D.L. 98/11, prevede il pagamento del contributo per proporre i ricorsi innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, senza alcuna distinzione.
Il valore della lite – La misura del contributo è rapportata al valore della lite, gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore, fino a 1.500 euro per le controversie che superano i 200 mila euro. Per la determinazione dell’importo bisogna fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia a oggetto solo le sanzioni applicate dal fisco con l’atto di contestazione, bisogna prendere come base di calcolo il relativo importo. L’art. 14, comma 3-bis del D.P.R. 115/02 prevede che nei giudizi tributari il valore della lite debba risultare da una apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza, il processo si presume di valore superiore a duecentomila euro, con il conseguente versamento del contributo nella misura massima.
Le sanzioni – Il contributo unificato è riscosso dalle segreterie delle commissioni le quali inoltre, irrogano le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso o di altro atto processuale, le segreterie devono notificare al debitore l’invito al pagamento dell’importo dovuto con l’avvertenza che, in caso di inadempimento, verrà applicata una sanzione e il contributo sarà iscritto a ruolo. Il debitore come prova dell’avvenuto pagamento, deve depositare la ricevuta presso la segreteria entro dieci giorni. Trattandosi di un pagamento in seguito all’emanazione dell’invito da parte dell’ufficio giudiziario, non sono dovute sanzioni e interessi. Se invece il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell’invito, al contributo saranno sommati gli interessi legali calcolati dalla data di deposito del ricorso. Inoltre se il contributo non viene versato o viene versato per un importo insufficiente, oltre agli interessi, al debitore verrà irrogata una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% del quantum dovuto. L’invito per adempiere al pagamento deve essere notificato presso il domicilio eletto, anche a mezzo del servizio postale nelle forme previste dalla Legge 890/1982. Questa modalità è da privilegiare, per ragioni di contenimento della spesa. In casi eccezionali ci si può avvalere dell’ufficiale giudiziario e non è nemmeno esclusa la notifica anche tramite messo comunale.
La rinuncia al ricorso – La rinuncia a portare avanti una causa non può comportare l’esenzione del pagamento del contributo unificato a prescindere dai motivi che possono giustificare questa decisione. Il chiarimento proviene dal Consiglio di Stato, prima sezione, con il parere 4380/2011. In particolare la causa estintiva del procedimento non può eliminare il fatto della avvenuta proposizione del ricorso.
Secondo i giudici, il contributo ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo, che trova il presupposto nella insorgenza di un processo giurisdizionale o di un procedimento di tipo giustiziale. La rinuncia al ricorso costituisce causa di improcedibilità o di estinzione del giudizio, che tuttavia ha avuto una sua vita anche se breve. Anche le norme che disciplinano il contributo unificato (D.P.R.115/2002) fanno riferimento ai processi, e per il sorgere dell’obbligazione tributaria è sufficiente la proposizione del ricorso, non rilevando le vicende del procedimento o la sua estinzione per qualsiasi causa.
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