libro unico del lavoro digitaleL’articolo 15 del D. Lgs. n. 151/2015  ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in ottica di razionalizzare e semplificare la gestione dei rapporti di lavoro, con conseguente smaterializzazione dei documenti cartacei, l’obbligo di tenere il Libro unico del lavoro (LUL) in maniera telematica presso il Ministero del Lavoro.

Per rendere operativo tale obbligo il legislatore ha stabilito che occorre attendere l’adozione di un apposito Decreto del MLPS, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione. Con il suddetto Decreto il Ministero del Lavoro dovrà procedere a definire le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro

Attualmente non risulta che il Ministero del Lavoro abbia provveduto alla emanazione di tale provvedimento  con le quali i Consulenti del Lavoro dovranno confrontarsi. In attesa si l’occasione di fare un breve riepilogo della normativa concernente il LUL.

LUL – Il Libro Unico del Lavoro, entrato in vigore a gennaio del 2009 e disciplinato dagli art. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008 (convertito con Legge il 6 agosto 2008, n. 133), è un documento riepilogativo obbligatorio, sostitutivo dei vecchi libri paga e matricola, utilizzato per certificare:

  • la gestione del rapporto di lavoro, nei confronti del lavoratore;
  • la situazione occupazionale dell’azienda, verso gli organi di vigilanza;
  • la regolarità e la correttezza con cui il datore di lavoro amministra i vari rapporti contrattuali, in materia di orario massimo di lavoro, di riposi, di ferie e di assenze, oltre agli adempimenti previdenziali e assistenziali ed agli obblighi in qualità di sostituto d’imposta.

Soggetti obbligati – Sono tenuti alla redazione del LUL tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi quelli dello spettacolo, agricoli, dell’autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei titolari di rapporti di lavoro domestici, i quali devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Soggetti esclusi – Al contrario, non sono soggetti ad alcun obbligo in tema, le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti subordinati al proprio interno), l’impresa familiare per l’opera del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti. Infine, sono esenti dalla tenuta del LUL anche le P.A., che provvedono alle registrazioni con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente.

Tenuta –  LUL vanno riportati i dati relativi ai lavoratori con le seguenti tipologie contrattuali: lavoro subordinato, lavoro con co.co.co., lavoro con co.co.pro. e associazione in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto di capitale e di lavoro).
Pertanto, non sono da annotare i seguenti soggetti:

  • i collaboratori coadiuvanti delle imprese familiari, sia artigiane che commerciali;
  • i soci lavoratori di ogni tipo di società, per il lavoro svolto in qualità di soci;
  • gli stagisti e i tirocinanti.

Sanzioni – La mancata compilazione entro la fine del mese successivo a quello di riferimento è punita con la sanzione da 100 a 600 euro mentre, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la penalità va da 150 a 1500 euro. Pertanto, se risulta che il LUL non è stato compilato nei termini previsti per più mensilità, si applicheranno tante sanzioni quanti sono i mesi di mancata compilazione. Se il datore di lavoro impiega, per esempio, un numero di dipendenti non superiore a dieci, si applicherà la sanzione da 100 a 600 euro per ogni mese.
Qualora l’inadempienza abbia ricadute in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in sede di emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, potrà applicarsi l’art. 8 della L. 689/81 che consente l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

I datori di lavoro obbligati alla tenuta, aggiornamento, gestione del Lul digitale 2017 sono:

  • Tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, dell’autotrasporto e marittimi, ad esclusione di quelli domestici.

Non sono soggetti all’obbligo di tenuta del libro unico, invece:

  • Le società cooperative di produzione e lavoro, a meno che non provvedano ad instaurare rapporti di lavoro subordinato al proprio interno;
  • L’impresa familiare per il lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini con o senza stipendio;
  • Le società e le ditte individuali del commercio che non occupano dei dipendenti.

Sono esenti dal Lul digitale:

  • La pubblica amministrazione, in quanto tenute alle registrazioni attraverso i cedolini;
  • I datori di lavoro domestici.

Chi sono i lavoratori che devono essere iscritti obbligatoriamente nel Libro Unico?

  • Lavoratori subordinati, dipendenti anche se impiegati in sedi estere;
  • Collaboratori
  • Associati in partecipazioni
  • Lavoratori somministrati, ex interinali;
  • Lavoratori distaccati presso altre sedi.