Ricostruzione carriera – Servizio prestato all’estero – Supervalutazione – Differenze stipendiali
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza dell’11 aprile 2012 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha dichiarato accertato il diritto di C.G. alla “supervalutazione” del servizio prestato all’estero senza riassorbimento nel passaggio delle posizioni stipendiali anche per il periodo antecedente al 1° gennaio 1996, con condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze stipendiali.
La Corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione argomentando che solo con il decreto di ricostruzione della carriera, comunicato il 22 ottobre 2004, la datrice di lavoro aveva negato la maggiorazione dell’anzianità con effetto pieno, sia sul piano stipendiale che sul piano del trattamento di quiescenza; pertanto era solo con tale comunicazione che il diritto poteva essere esercitato e poiché la richiesta del tentativo di conciliazione era stata notificata il 30 settembre 2009, il termine di prescrizione non si era compiuto.
2. – Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso con due motivi. Ha resistito con controricorso C.G.. Il Ministero ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
3. – Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
4. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
con il primo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2944, 2946 e 2948 c.c. per avere la Corte di Appello “attribuito valenza di atto interruttivo, ex art. 2944 c.c., al provvedimento del 29 giugno 2004 di riconoscimento della supervalutazione del servizio all’estero”, che non rappresenterebbe un riconoscimento del debito;
con il secondo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che solo dall’emanazione di tale provvedimento il diritto della ricorrente potesse essere esercitato, senza però considerare che non v’era alcuna ragione ostativa che impedisse all’interessata di chiedere il riconoscimento del proprio diritto alla supervalutazione del proprio servizio ed alle conseguenti differenze retributive.
Il ricorso è inammissibile.
La prima censura è del tutto estranea alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto la Corte bresciana non ha affatto attribuito al provvedimento di ricostruzione della carriera valenza interruttiva bensì ha fissato dalla sua emanazione la data di decorrenza dell’inizio della originaria prescrizione.
Il secondo motivo denuncia il vizio ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., senza che venga esattamente specificato in cosa consista l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione e senza che venga individuato il fatto decisivo controverso, ovvero il fatto storico che, se valutato, avrebbe condotto, con criterio di certezza e non di mera probabilità, ad un esito diverso della controversia (cfr., tra tante, Cass. n. 25927 del 2015; Cass. n. 18368 del 2013; Cass. n. 3668 del 2013).
5. – Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.600,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.