I giudici del Palazzaccio con la sentenza n. 24385 del 30 novembre 2016 hanno affermato che la tardiva iscrizione delle quote di ammortamento sul libro cespiti, il relativo costo è indeducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile della società. In quanto la predetta violazione rientra tra quelle a carattere sostanziale perché contravviene a uno specifico regime rafforzato previsto dalla legge per evitare fenomeni di abuso ed elusione.L’Agenzia delle Entrate aveva contesto la deducibilità dei costi per ammortamenti in quanto dal controllo era emerso che le relative quote non risultavano iscritte nel libro degli inventari debitamente annotato.
Il contribuente avverso tali atti impositivi proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici non accoglievano le doglianze del ricorrente. Avverso la decisione dei giudici di prime cure il contribuente impugnava la sentenza inanzi alla CTR che riteneva corretti i rilievi del contribuente annullando l’atto impositivo. Per i giudici della CTR le quote non sono state disconosciute perché poste inesistenti, ma per tardiva iscrizione nel libro dei beni ammortizzabili oltre i termini previsti dalla legge. Considerato che il legislatore nulla dice sul disconoscimento fiscale del costo in caso di tardiva annotazione, tuttalpiù è irrogabile una sanzione amministrativa, senza effetti sul riconoscimento della deduzione.
L’Amministrazione finanziaria impugna la decisione della CTR proponendo ricorso per cassazione, deducendo sul punto violazione dell’articolo 16 del Tuir, per aver i giudici asserito che le iscrizioni degli ammortamenti nel libro degli inventari, seppur effettuate in ritardo, “fossero sufficienti a consentire la deducibilità delle relative quote e potessero determinare al massimo una sanzione amministrativa”.
La Corte Suprema ha stabilito che, per i “contribuenti tenuti ad allegare alla dichiarazione il conto economico, la deduzione di costi e oneri è subordinata, altre che all’imputazione degli stessi a conto economico, all’osservanza dell’obbligo di contabilizzazione nelle scritture nelle quali è prescritto debba avvenire la registrazione”.
Pertanto alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione in riferimento alle quote di ammortamento, l’adempimento per godere della deducibilità fiscale è la corretta iscrizione a libro cespiti. Se questo non avviene è inficiato il rispetto del criterio dell’inerenza, che l’ufficio finanziario può legittimamente contestare nonostante l’inclusione tra i componenti negativi a conto economico.
Ad avviso del collegio di legittimità, “tale principio non si attaglia alla fattispecie perché qui si tratta di costi per ammortamenti, soggetti a un regime rafforzato” che serve a evitare pratiche elusive e distorte associate alla verifica delle condizioni di ammortamento.