CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2016, n. 25707
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Sentenza – Elementi essenziali – Motivazione – Omessa pronuncia su questioni concernenti punti decisivi della controversia – Nullità
Fatto
Con sentenza n. 31/01/12, depositata il 8.5.2012, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, respingeva l’appello proposto dalla società E. I. 2001 s.r.l., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 202/01/2011 che aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento ICI, per l’anno 2005, emesso dal Comune di Giulianova. La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) nullità della sentenza, in relazione agli artt. 112 e 366, comma 1 e 360, n. 4 c.p.c., non essendosi la CTR pronunciata su questioni concernenti punti decisivi della controversia;
b) vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., non avendo motivato la CTR la propria decisione in ordine ai motivi di appello prospettati dalla ricorrente;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 7, I. 212/2000, 5 D.lgs 504/92 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per l’illegittimo utilizzo dei valori immobiliari attribuiti dal Comune all’area edificabile, non avendo il Comune neanche indicato i prezzi medi di mercato per aree analoghe.
Il Comune si è costituito con controricorso.
Motivi della decisione
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
Il primo motivo è fondato.
La CTR non si è pronunciata sui motivi di appello formulati dalla società concernenti l’illegittimità dell’accertamento per violazione dell’art. 7, I. 212/2000 sotto i diversi profili prospettati, l’illegittimità del recupero ICI per i fabbricati, nonché sui vizi di motivazione prospettati, non avendo i giudici di appello preso posizione in modo critico in ordine al provvedimento censurato ed ai motivi di appello indicati, rilevanti per il giudizio.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto l’omessa pronuncia su motivi di appello andava censurata sub. art. 360 n. 4 c.p.c.e non sub art. 360 n. 5 c.p.c.. Il terzo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo e potrà essere riproposto nel giudizio di rinvio.
Va, conseguentemente accolto il primo motivo ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, che si pronuncerà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’ Abruzzo che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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