COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI – Sentenza 03 novembre 2016, n. 9551

Accertamento fiscale – Credito di imposta per nuove assunzioni – Omessa trasmissione in via telematica della comunicazione nei termini prescritti – Non sussiste decadenza

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 6604/14, (…), regolarmente rappresentata e difesa nel procedimento, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli impugnando l’avviso di accertamento n. xxx emesso dalla Agenzia delle Entrate relativo al recupero credito di imposta per gli anni 2010 e 2011 chiedendone l’annullamento; riteneva infatti la contribuente che il recupero era illegittimo in quanto sussistevano tutti i requisiti richiesti dalla finanziaria 2008.

L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che la (…) non aveva, entro il termine previsto, trasmesso la comunicazione MOD C/Iav sicché era decaduta dal diritto.

All’udienza del 5 maggio 2015 la Commissione Provinciale di Napoli decideva rigettando il ricorso della (…) ritenendo che l’omessa trasmissione in via telematica della comunicazione nei termini prescritti comportasse automaticamente la decadenza, a nulla rilevando che tale comunicazione era stata trasmessa in ritardo, peraltro nel caso di specie notevole.

Contro la predetta sentenza proponeva appello la contribuente eccependo, con note di controdeduzione, il difetto di motivazione della sentenza ed insistendo nel sostenere le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza odierna, su invito del Presidente, il relatore esponeva i fatti e le questioni della controversia.

Le parti comparse hanno confermato le rispettive conclusioni.

Il Presidente successivamente dichiarava chiusa la discussione e il collegio si ritirava in camera di consiglio.

Il processo è stato quindi deciso, come in dispositivo.

Motivi della decisione

L’appello deve essere accolto.

La contribuente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata atteso che i giudici di primo grado avrebbero dovuto considerare la questione ( previsione con decreto ministeriale di una ulteriore causa di decadenza in aggiunta a quelle previste dalla legge) e non limitarsi alla semplice applicazione della norma. Effettivamente la censura della contribuente relativa al fatto che le disposizioni di attuazione da fissarsi con decreto ministeriale giusta la previsione dell’art. 2, comma 547 della legge 244/2007 hanno di fatto introdotto una nuova ipotesi di decadenza.

Ed infatti la legge finanziaria 2008 aveva previsto la concessione di un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che avessero incrementato nelle aree svantaggiate le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (art. 2 commi 539 e seguenti legge n. 244/2007).

Il comma 545 della legge prevedeva le ipotesi di decadenza dal diritto al credito di imposta tra cui quella di cui alla lettera a): il diritto a fruire del credito di imposta decade; a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti con contenuto formativo, risulti inferiore o pari aI numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il Primo gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007.

L’art. 2 del comma 547 prevede che ” con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabile disposizioni di attuazioni dei commi da 539 a 548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente”.

Il decreto ministeriale 12 marzo 2008, nel disciplinare le modalità di attuazione del credito di imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, istituito dall’art. 2, commi da 539 a 546, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l’obbligo di presentazione da parte dei beneficiari di una comunicazione attestante il mantenimento del livello di occupazione.

In particolare, secondo la previsione dell’art. 6, comma 4 del decreto, i soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza sono tenuti a presentare alla Agenzia delle Entrate, dal Primo febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, una comunicazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 comma 1 lett. A, cioè che su base annuale,il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell’art. 3 (tra Primo gennaio e 31 dicembre 2007).

Il decreto prevede l’onere per i beneficiari di indicare nella comunicazione il minor credito di imposta eventualmente spettante.

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del decreto la presentazione della comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito prenotata e relativa all’anno nel quale la comunicazione è trasmessa.

“Il mancato invito della comunicazione comporta l’applicazione dell’art. 7 comma 2 ossia “nei casi stabiliti alla lettera a) la decadenza dal diritto al credito di imposta, a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a.”

L’art. 7 comma 1 lett. A) prevede la decadenza dal diritto al credito se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo determinato e a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell’art. 3.

Tale ultima disposizione ricalca il contenuto della legge finanziaria (art. 2 comma 545 lett. A).

Orbene le ipotesi di decadenza sono dunque previste dalla legge e quindi, in mancanza di una espressa delega legislativa, solo una norma dello stesso tipo (avente rango di legge) poteva inserire una nuova ipotesi di decadenza, quale è quella derivante dal mancato invio della comunicazione, introdotta invece dal DM del 2008 (art. 6 comma 4).

In ogni caso, la decadenza prevista dal decreto ministeriale presuppone sempre la verifica in concreto circa il mantenimento del soprannumero dei dipendenti.

Nel caso di specie la Commissione Provinciale ha solo tenuto conto del dato formale, ossia l’omessa comunicazione, senza neanche verificare il mantenimento del numero occupazionale che, a dire della contribuente, nel caso di specie non risulta alterato in negativo.

In riforma della impugnata sentenza va dunque accolto il ricorso della contribuente. Stante la soccombenza va condannato l’ufficio al pagamento delle spese del giudizio che vengono quantificate in euro cinquecento.

P.Q.M.

Accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso del contribuente; condanna l’ufficio al pagamento delle spese che quantifica in euro cinquecento.