CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 settembre 2017, n. 40255
Rapporto di lavoro subordinato – Inesistenza – Indennità di disoccupazione – Ingiusto profitto – Sproporzione tra numero di giornate lavorative denunciate e necessità colturale – Esiguità reddituale dell’azienda – Fatture rinvenute riguardanti non l’oggetto della coltura ma piante ornamentali – Nessun contributo versato – Esame globale e unitario degli indizi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13 marzo 2015 il Tribunale di Catania, esclusa la recidiva, condannava P.G. alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione oltre alle spese processuali per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640 bis c.p. perché in concorso con altro, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri consistiti nel dichiarare l’esistenza di un pregresso rapporto di lavoro subordinato (rapporto in realtà inesistente) e nell’avanzare all’INPS di Catania istanza per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione per giorni 75 nell’anno 2008, induceva in errore il predetto istituto previdenziale in ordine alla spettanza dell’indennità richiesta di disoccupazione, in tal guisa procurandosi un ingiusto profitto pari al danno per l’Ente Pubblico (corrispondente alla somma indebitamente percepita).
2. Con sentenza in data 25 ottobre 2016 la Corte di Appello di Catania riqualificava il fatto nel reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, confermando la sentenza di primo grado nel resto.
3. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p. in relazione all’art. 606, comma 1), lett. c) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità. Il ricorrente asserisce che, nella vicenda in esame, l’acquisizione del verbale di accertamento redatto in data 21.03.2009, contenente gli esiti dell’attività ispettiva compiuta dal personale INPS nei confronti dell’imputato e della sua azienda agricola, la M.G., sia avvenuta in violazione del disposto dell’art. 220 disp. att. c.p.p. Lamenta, in particolare, il ricorrente che nel corso dell’inchiesta amministrativa i cui esiti sono stati compendiati nel citato documento e riferiti durante l’esame testimoniali, si sia palesato il “fumus” di un fatto penalmente rilevante che avrebbe dovuto comportare l’applicazione del meccanismo garantistico di cui all’art. 220 disp. att. c.p.p. e, dunque, l’osservanza delle disposizioni del codice di rito. Si sarebbe verificata, in conclusione, una violazione del disposto degli artt. 64, 350 c.p.p., così incorrendo nell’ipotesi di inutilizzabilità di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p.; 2) la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per difetto e mancanza della motivazione. La Corte di appello avrebbe motivato la propria determinazione rinviando pedissequamente a medesimi argomenti già espressi dal Giudice di primo grado. Quanto, poi, alla valutazione globale ed unitaria degli elementi indizianti, la Corte avrebbe accolto acriticamente le osservazioni degli ispettori INPS; nessuna argomentazione avrebbe opposto il Giudice dell’impugnazione alle doglianze formulate con l’appello, limitandosi a dare atto degli stessi nella propria decisione e omettendo di offrire contezza dell’iter logico-argomentativo che sorregge le proprie conclusioni; 3) l’illogicità e mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di concessione della diminuente di cui all’art. 62, n. 4, c.p. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Lamenta il ricorrente che la Corte abbia rigettato la richiesta di concessione della diminuente in oggetto ritenendo che correttamente il giudice di prime cure ne aveva escluso la sussistenza, poiché la maggior parte dell’indennità percepita era da imputare al fittizio rapporto lavorativo intercorso con la M.G..; la speciale tenuità, comunque, concernerebbe non solo il danno patrimoniale, ma anche l’evento dannoso, presupposto che mancherebbe nel caso di specie. Il primo argomento, secondo il ricorrente, sarebbe del tutto inconferente, in quanto a nulla rileverebbe la circostanza che la percentuale più alta della somma complessivamente percepita (pari ad euro 1371,82) sarebbe da imputare al fittizio rapporto di lavoro; rileverebbe, invece, a riguardo l’esiguo ammontare in valore assoluto della somma percepita in ragione della condotta delittuosa. Il Giudice dell’appello si sarebbe limitato ad asseverare la mancanza del presupposto della speciale tenuità del complessivo evento dannoso, senza tuttavia illustrare le ragioni e le evenienze che sostengono simile asserto.
4. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso involge una asserita violazione di legge che non è stata dedotta in sede di motivi di appello. Ne consegue l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
2. Gli ulteriori motivi ripropongono, inoltre, in modo generico le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. c) c.p.p., nell’inammissibilità (Cass., Sez. IV, sent. n. 5191/2000, Rv. 216473). Oltretutto, gli stessi concernono accertamenti in fatto che non possono costituire oggetto di valutazioni da parte di questa Suprema Corte.
3. Per quanto riguarda, in particolare, il secondo motivo di ricorso, non si rilevano vizi motivazionali nell’iter-logico seguito dalla Corte d’appello. Ed invero, i Giudici della Corte territoriale adducevano, oltre alle circostanze oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, ulteriori circostanze – peraltro già ampiamente esaminate giudice di primo grado – a sostegno del giudizio di responsabilità dell’imputato. Tra queste, in particolare, vi erano: la sproporzione tra il numero di giornate lavorative denunciate dal C. e l’effettiva necessità colturale dei terreni; la sproporzione tra il numero di giornate lavorative e l’esiguità reddituale dell’azienda; il fatto che le poche fatture rinvenute, comunque risalenti al 2007, non riguardavano l’oggetto della presunta coltura bensì piante ornamentali; il fatto che le buste paga riguardavano solo il periodo agosto-dicembre 2008; il fatto che nessun contributo è mai stato versato all’INPS; il fatto che dall’anno 2006 non era più stata presentata denuncia di reddito dall’azienda; il fatto che il C. non è risultato proprietario del terreno né ha dimostrato di possederlo ad altro titolo. La Corte, inoltre, non si è limitata ad asserire che la circostanza che, al momento del sopralluogo, i terreni risultassero incolti costituiva un forte elemento probatorio. Si è espressamente esplicitato, infatti, che tale convinzione derivava dal fatto che “il sopralluogo avveniva solo pochi mesi dopo la presunta cessazione dell’attività”. Alla luce di tutti gli elementi enunciati, si riteneva, con valutazione priva di illogicità censurabili in questa sede, che l’esame globale e unitario degli indizi, che tra di loro si sommano e si integrano confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, consentisse di ritenere conseguita la prova logica del fatto. Tale valutazione era condotta in piena aderenza all’insegnamento di questa Suprema Corte sul punto, secondo cui “in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (cfr. sul punto, Cass. Sez. Un., sent. n. 33748/2005, Rv. 231678). Il motivo di ricorso deve ritenersi, pertanto, generico e manifestamente infondato.
4. Nei reati in pregiudizio dello Stato e degli enti pubblici (nella specie, INPS e INAM), la valutazione del danno, al fine di determinarne la speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c. p., non può essere fatta che con riguardo al valore della cosa, non essendo possibile far riferimento alle condizioni economiche dei predetti enti, tenuto conto che il loro patrimonio è strumentalizzato ai fini di pubblico interesse da essi perseguiti (v. Cass. Sez. II, Sent. n. 10001/1983 Rv. 161359).
Tanto premesso, rileva il Collegio, in riferimento al terzo motivo di ricorso che correttamente i giudici di merito hanno escluso la circostanza invocata (e dedotta in maniera del tutto generica) in quanto anche a voler ammettere che l’importo di euro 1371,82 si riferisse in parte a giornate prestate presso altra impresa, la percentuale inerente all’attività presso la M. è certamente non esigua, perché commisurata 75 giornate, a fronte delle 52 presso l’altra ditta (v.sentenza di primo grado p.3).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. n. 186/2000), si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 - In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154 - In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865 - Il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione…
- INPS - Circolare 10 febbraio 2020, n. 20 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del…
- INPS - Circolare 21 gennaio 2021, n. 7 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11704 - Per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento"; l'art. 129, comma 5, prevede che "Cessa il diritto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…