Dal 1° gennaio 2017 nei trasporti marittimi locali viene applicata l’aliquota IVA del 5% come disposto dalla Legge di Bilancio del 2017 (legge 232/2016) all’art. 1 commi da 33 a 35, va a sopprimerne l’esenzione ed ad introdurre l’aliquota IVA del 5% per il settore dei trasporti, ed in particolare quello marittimo (urbano).
L’aliquota applicabile – In base all’articolo 1 commi 33 a 35 della legge 232/2016 dal 1° gennaio 2017, troverà applicazione l’aliquota del 5% per i servizi di trasporto (urbano) di persone, effettuato attraverso mezzi idonei al trasporto marittimo, lacuale, fluviale, lagunare.
Per quanto concerne il servizio lagunare, occorre precisare che non saranno assoggettate ad IVA 5% le gondole veneziane, mentre saranno soggetti alle nuove norme il trasporto che avviene nell’ambito dello stesso comune di Venezia con battello, aliscafo, vaporetto o altro mezzo di trasporto idoneo e diverso dalle gondole. Come era stato precedentemente chiarito dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta del Governo Renzi.
Ambito di applicabilità – La Legge di Stabilità 2017 non definisce quale sia il perimetro di applicabilità ossia dove il trasporto diventa “Extraurbano”. A tal punto, pertanto, finché non ci saranno eventuali documenti di prassi che potrebbero fornire precisazioni in merito, è lecito ritenere che per trasporto urbano possa intendersi quello effettuato entro la città o fino ad un massimo di 50 chilometri dal territorio comunale (ex art. 10 comma 1, n. 14).