Dal 1° gennaio 2017 nei trasporti marittimi locali viene applicata l’aliquota IVA del 5% come disposto dalla Legge di Bilancio del 2017 (legge 232/2016) all’art. 1 commi da 33 a 35, va a sopprimerne l’esenzione ed ad introdurre l’aliquota IVA del 5% per il settore dei trasporti, ed in particolare quello marittimo (urbano).

Si rammenta che fino al 31/12/2016 per il settore dei trasporti marittimi locali ha operato l’esenzione ai fini IVA, ex art. 10 comma 1, n. 14) del D.P.R. 633/1972. Sembra che la disposizione normativa in commento sia stata necessaria per adeguarsi alla normativa comunitaria. Inoltre, occorre anche considerare che la novità determinerà il vantaggio per il vettore che esegue il trasporto di poter detrarre l’IVA assolta sugli acquisti (che fino ad ora era indetraibile).

L’aliquota applicabile – In base all’articolo 1 commi 33 a 35 della legge 232/2016 dal 1° gennaio 2017, troverà applicazione l’aliquota del 5% per i servizi di trasporto (urbano) di persone, effettuato attraverso mezzi idonei al trasporto marittimo, lacuale, fluviale, lagunare.

Per quanto concerne il servizio lagunare, occorre precisare che non saranno assoggettate ad IVA 5% le gondole veneziane, mentre saranno soggetti alle nuove norme il trasporto che avviene nell’ambito dello stesso comune di Venezia con battello, aliscafo, vaporetto o altro mezzo di trasporto idoneo e diverso dalle gondole. Come era stato precedentemente chiarito dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta del Governo Renzi.

Ambito di applicabilità – La Legge di Stabilità 2017 non definisce quale sia il perimetro di applicabilità ossia dove il trasporto diventa “Extraurbano”. A tal punto, pertanto, finché non ci saranno eventuali documenti di prassi che potrebbero fornire precisazioni in merito, è lecito ritenere che per trasporto urbano possa intendersi quello effettuato entro la città o fino ad un massimo di 50 chilometri dal territorio comunale (ex art. 10 comma 1, n. 14).