CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 settembre 2017, n. 20767

Cartella esattoriale – Recupero sgravi – Riproduzione in appello del ricorso introduttivo dell’opposizione – Alcuna censura alle argomentazioni della decisione di primo grado impugnata

Rilevato

che S.I. società cooperativa sociale s.r.l. proponeva opposizione a due cartelle esattoriali riferite, rispettivamente, al pagamento di € 255.285 in favore dell’I.N.P.S e di € 11.233 in favore dell’I.N.A.I.L. a titolo di recupero di sgravi non spettanti ed il Tribunale di Potenza, riuniti i ricorsi, rigettava le opposizioni;

che la Corte d’appello di Potenza con sentenza dell’11.05.11 rigettava l’impugnazione per genericità e carenza di contenuto impugnatorio dei motivi;

che S.I. soc. coop. sociale s.r.l. propone ricorso per cassazione con unico motivo;

che I.N.A.I.L ed I.N.P.S resistono con contro ricorso; che il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni;

Considerato

Che la Corte territoriale ha ritenuto che i motivi di appello non fossero specifici come previsto dall’art. 434 c.p.c. (nel testo precedente alla modifica introdotta con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134), poiché l’atto di impugnazione, trascurando le motivazioni addotte dal giudice di prime cure, riproduceva testualmente i due ricorsi introduttivi delle opposizioni a cartella senza formulare alcuna censura alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

che il motivo di ricorso è intitolato alla denuncia di violazione e o errata applicazione delle norme di diritto in particolare dell’art. 434 c.p.c. e viene sviluppato, oltre che con la sintesi della motivazione impugnata, attraverso la esposizione di numerose massime giurisprudenziali relative ai caratteri della specificità dei motivi d’appello, inframmezzate da considerazioni relative a possibili astratte opzioni motivazionali che il giudice d’appello avrebbe potuto effettuare, sia giudicando su motivi diversi da quelli svolti nell’atto d’appello che a questi connessi, e corredate dalla indicazione del testo legislativo relativo agli sgravi oggetto di contestazione e dalla rappresentazione di ciascuno dei rapporti di lavoro asseritamente intercorsi con i singoli soci lavoratori;

che la parte, tuttavia, non ha trascritto neppure per stralcio il contenuto del ricorso in appello che la corte territoriale ha ritenuto non redatto secondo i criteri previsti a pena di inammissibilità dall’art. 434 c.p.c. e l’atto non è stato neanche depositato unitamente al ricorso per cassazione;

che con ciò la parte non ha mostrato di rispettare il duplice onere imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, norme volte a consentire al giudice di legittimità, nel rispetto del principio di strumentalità delle forme, di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966);

che, inoltre, il motivo risulta anche, in sé, considerato privo di specificità giacché non viene in alcun modo rappresentato il concreto contenuto dei motivi d’appello, limitandosi la parte ad affermare in modo tautologico che tali contenuti erano sufficientemente specifici e rispettosi delle previsioni del codice di rito;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed in applicazione del criterio della soccombenza le spese del giudizio devono essere poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle parti contro ricorrenti che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori.