CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 21167 depositata il 12 settembre 2017
In fatto e in diritto
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla CID srl commercio ingrosso detersivi per l’anno 2003 senza il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12 c.7 l.n. 212/2000.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con l’unica censura proposta l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione dell’art. 12 c.7 l.n. 212/2000. La decisione della CTR, nell’escludere la ricorrenza delle ragioni di particolare urgenza, confliggeva secondo parte ricorrente ‘con le ragioni di particolare urgenza compendiate nell’appello dell’Agenzia, quali la complessità dell’accertamento pluriennale sui movimenti della società con emergenze istruttorie evidenziatesi nel percorso accertativo per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, risultanti dal verbale di constatazione….’.
La censura è infondata.
Ed invero, la CTR ha escluso le ragioni d’urgenza, rilevando che l’ufficio non aveva assolto l’onere probatorio sullo stesso incombente ‘non potendosi considerare tale l’imminente decadenza’. Risulta evidente che la censura proposta dall’Ufficio tende a prospettare un vizio di violazione di legge che non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale, correttamente, la CTR ha fatto applicazione dei principi espressi da questa Corte in tema di prova della ricorrenza delle ragioni di urgenza a carico dell’Agenzia e di irrilevanza dell’imminente scadenza del termine decadenziale (cfr. Cass.n.14287/2014; Cass.n.22786/2015; Cass.n.5149/2016), nemmeno potendosi esaminare, proprio in relazione alla tipologia di vizio prospettato (sotto il paradigma di cui al n.3 dell’art.360 c.1 c.p.c.), l’eventuale omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, rappresentato da ulteriori elementi dedotti dall’amministrazione ed eventualmente non esaminati dalla CTR.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso il 24.5.2017 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.
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