COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 4911 sez. 3 depositata il 3 agosto 2017

Accertamento, liquidazione e controlli – Società a ristretta base – Accertamento maggior reddito soci – Condono tombale della società – Effetti – Non si estendono

 

Massima: 

Non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria tra accertamento a carico della società a ristretta base partecipativa e accertamento a carico del socio, fondato sulla presunzione di attribuzione pro quota di utili extra bilancio, con la conseguenza che detta presunzione non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda di condono da parte della società, nel quale caso potendo comunque il socio, destinatario dell’accertamento di un maggiore reddito personale, contrastare sia l’operatività della predetta presunzione sia le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società. (A.T.).

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 600/1973, art. 38;

Riferimenti giurisprudenziali:. Conf. Cass. n. 386/2016.

 

Testo: 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. M. ha proposto ricorso in riassunzione del giudizio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 7150 del 12/4/2016 di annullamento con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio della sentenza nr.2914 del 24/6/2013, resa dalla Commissione Tributaria Centrale di Roma in accoglimento del ricorso della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CT di II grado n.55511/86. Il C. aveva proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento nr 626 e 627 del 1983 aventi ad oggetto la maggiore imposta IRPEF per gli anni 1976 e 1978, derivante dalla sua partecipazione come socio per un terzo alla società XXXX srl nei cui confronti il competente ufficio delle imposte dirette aveva recuperato a titolo di costi inesistenti l’importo di lire 40.504.038 per l’anno 1976 e lire 22.312.000 per l’anno 1978. La XXXX Srl aveva definito la propria posizione con richiesta di condono i cui effetti non si erano estesi al ricorrente in assenza di analoga richiesta avanzata in proprio. La CT di I grado, riuniti i ricorsi, li aveva accolti parzialmente riducendo il maggior reddito accertato per l’anno 1976 a lire 12.000.000 e per l’anno 1978 a lire 9.000.000. La CT di II grado, sopra richiamata, a seguito di gravame proposto sia dal contribuente che dall’Ufficio, aveva annullato gli avvisi di accertamento in accoglimento dell’appello del C., in quanto fondati in via esclusiva su una presunzione in assenza di previsione normativa e di altre presunzioni gravi precisi e concordanti idonee a suffragare la pretesa tributaria che, pertanto, non poteva essere considerata legittima. La CTC, investita del ricorso dell’Ufficio, riteneva legittimo l’accertamento effettuato ai sensi dell’art. 38 comma 3 DPR 600/73. La Corte di Cassazione, richiamato in premessa il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui:” In tema di accertamento delle imposte sui redditi è legittima la presunzione di attribuzione ” pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria”annullava la sentenza della CTC per l’assenza in sede giudiziale di un valido accertamento a carico della società e di uno specifico accertamento sulla ristretta base societaria con rinvio alla CTR Lazio. Oggetto di ricorso proposto dall’Ufficio alla CTC erano la violazione degli artt. 37 DPR 636/72 e 38 DPR 600/73 e la carenza di motivazione della sentenza della CTR che aveva censurato l’accertamento perché basato su mere presunzioni prive del carattere delle gravità, precisione e concordanza laddove, invece, l’accertamento era stato effettuato in via analitica sulla base di elementi oggettivi acquisiti in sede di ispezione effettuata dalla Guardia di finanza nei confronti della XXXX Srl. Si trattava, in particolare di costi inesistenti e di spese non documentate considerati utili extra bilancio distribuiti ai soci in aderenza alla previsione normativa di cui all’art. 41 DPR 597/73. La società aveva implicitamente riconosciuto fondata l’azione di accertamento e il recupero a tassazione delle poste di bilancio a suo carico, da cui era scaturito in via consequenziale l’accertamento a carico dei soci, avvalendosi del beneficio del condono. Il contribuente resisteva con controricorso con cui ribadiva il carattere meramente induttivo dell’accertamento con cui l’Ufficio aveva ipotizzato, in assenza di prove, che le riprese fiscali operate a carico della società fossero comunque state attribuite ai soci. Rilevava, inoltre, la mancanza del presupposto necessario per l’accertamento del reddito da partecipazione a carico del contribuente, costituito dall’accertamento della violazione in capo alla società, atteso che alla verifica nei confronti della XXXX non era seguita l’emissione di alcun atto impositivo a carico dell’ente medesimo, né poteva equipararsi il condono con definizione automatica al riconoscimento da parte della stessa degli addebiti. Avverso detta sentenza proponeva ricorso assistito da due motivi, l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente depositava memoria aggiuntiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’Ufficio è fondato. Invero, premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è senz’altro legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, la quale – fondata sul disposto dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, detta presunzione non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 386 de/13/01/2016 e Cass. 20851/2005). Non sussiste dunque alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra accertamento a carico del socio ed a carico della società, ben potendo dunque notificarsi avviso di accertamento del maggior reddito da partecipazione nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base societaria, anche in caso di condono tombale della società, i cui effetti “preclusivi” non si estendono ai soci, stante la distinta soggettività e posizione fiscale di questi ultimi. Le risultanze della verifica nei confronti della società potranno dunque ben essere poste a fondamento dell’accertamento nei confronti dei soci, in relazione alla rideterminazione del relativo reddito da partecipazione. Pure in tal caso opererà dunque la presunzione di distribuzione di utili e l’eventuale maggior reddito accertato a carico dell’ente collettivo, ripercuotendosi sul reddito da partecipazione del socio, comporterà per costui l’onere di contestare non solo la presunzione, ma pure le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società effettuato dall’Ufficio. La sentenza impugnata, affermando l’inammissibilità dell’accertamento a carico del socio in assenza di un accertamento a carico della società, non ha dunque fatto buon governo dei principi suddetti. Nel caso in esame l’accertamento è scaturito da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza alla società e sulla base dei dati emersi in sede di ispezione è stato effettuato l’accertamento nei confronti della società, oggetto di condono. Nessuna confutazione dei risultati della verifica e della rideterminazione del reddito determinato dall’ufficio è stata effettuata dal contribuente che ha contestato solo il carattere induttivo dell’accertamento e l’assenza di un accertamento definitivo nei confronti della società. La partecipazione societaria nella misura di un terzo alla XXXX SrL e la ristretta base azionaria a carattere familiare accertata dall’Ufficio non è stata oggetto di ricorso introduttivo (cfr.all.to 3, 4, 5 del ricorso in cassazione e originali nel fascicolo di ufficio), né motivo di gravame in appello( cfr all.to 7). Ne consegue l’accoglimento dell’appello dell’ufficio.

Sussistono giustificare ragioni per compensare le spese.

PQM
Accoglie l’appello dell’Ufficio. Spese compensate.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2017.