CORTE di CASSAZIONE ordinanza n. 18095 depositata il 21 luglio 2017

Tarsu – agevolazioni ed esenzioni – area esente delimitate da parte del contribuente – contestazione -carenza di prova – assoggettamento ad esenzione – esclusione.

Massima: 

E’ onere del contribuente provare l’esistenza e la delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali poiché l’esenzione ex art. 62- comma 3- dlgs n.507/93 integra una eccezione alla ordinaria tassabilità delle superfici occupate.

ATTESO CHE:

In relazione ad avviso di accertamento notificatogli per la TARSU annualità 2004/2008 inerente la sua autofficina di riparazioni meccaniche, F.R. impugna per cassazione il rigetto dell’appello da lui proposto contro l’accoglimento solo parziale dell’impugnazione in primo grado.

Il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 4 bis, art. 62, reg. TARSU Napoli, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’applicazione di una tariffa forfetaria ridotta pur essendo individuabili nell’esercizio aree totalmente esenti perchè produttive di rifiuti speciali a smaltimento diretto.

Il ricorso è infondato: è onere del contribuente provare esistenza e delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali a smaltimento diretto, giacchè l’esenzione D.Lgs. n. 507 del 1993 , ex art. 62, comma 3, integra un’eccezione all’ordinaria tassabilità delle superfici occupate (Cass. 9 marzo 2004, n. 4766, Rv. 570897; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775, Rv. 616349; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235, Rv. 636107); confermando la parziale detassazione forfetaria, il giudice d’appello ha mostrato di ritenere carente di prova la precisa estensione della superficie esente, e questa motivazione (chiara seppur implicita) non è stata fatta oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; dichiara che il ricorrente deve versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 26 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017