Tessili artigianato: accordo integrativo al CCNL in materia di EGR

Roma 31 luglio 2017

Confartigianato Moda
CNA Federmoda
Casartigiani
CLAAI

e

Filctem-Cgil
Femca-Cisl
Uiltec-Uil

Le Parti in epigrafe indicate, al fine di garantire l’effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, in attuazione di quanto previsto dall’accordo di rinnovo 25 luglio 2014 del CCNL per i Lavoratori addetti alla Piccola e Media Industria del settore Tessile – Abbigliamento – Moda – Calzature – Pelli e cuoio – Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli convengono quanto segue.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo appartenenti ad aziende prive di contrattazione aziendale o che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in forza dell’applicazione del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, viene riconosciuto un importo a titolo di “ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA” (EGR) pari a 200 euro lordi da erogare con le seguenti modalità:

– 110,00 euro lordi con la mensilità di ottobre 2017;

– 110,00 euro lordi con la mensilità di febbraio 2018.

L’importo sarà riproporzionato nei casi di part-time e apprendistato.

L’EGR è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta o differita, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Esso è escluso dalla base di calcolo del TFR.