CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 9875 depositata il 13 maggio 2016
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – SENTENZA – MOTIVAZIONE APPARENTE
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza con cui la CTR Calabria, respingendone l’appello, ha confermato la decisione che in primo grado aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla parte in dipendenza di una rettifica reddituale per l’anno 2000.
La CTR, constatato che l’accertamento opposto era fondato sulle risultanze di un pregresso p.v.c., ha osservato che le argomentazioni sviluppate in grado d’appello dall’impugnante assumono solo “determinate parti del verbale detto”, che sono coerenti ed univoche rispetto all’operato dell’amministrazione, mentre tacciono “sulle rimanenti parti” di detto documento, sicché è condivisibile l’assunto dei primi giudici secondo cui “esistono nel lavoro detto, certamente cospicuo, alcune espressioni e calcoli ambigui” che ne pongono in dubbio la fondatezza. Invero “l’opera di verifica e i rilievi devono essere chiari e non prestarsi a dubbi”, mentre, nella specie, “manca la certezza” di quanto l’atto impugnato intende determinare.
Al mezzo erariale, basato su due motivi, resiste la parte con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con il primo motivo di ricorso, l’erario eccepisce la nullità dell’impugnata sentenza a mente dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 2, D.lg. 546/92 in quanto “la sentenza non contiene alcuna comprensibile ricostruzione del fatto o degli addebiti sollevati”, limitandosi solo ad “una genericissima” indicazione delle domande di parte e non indicando “nessuna delle eccezioni dell’ufficio”.
2.2. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha reiteratamente affermato, segnatamente in relazione alla previsione recata dalla norma in rubrica – nonché, più in generale, con riferimento alla corrispondente disposizione che figurava negli artt. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. e 118, comma primo, disp. att. c.p.c. prima che ne fosse modificato l’originario dettato ad opera dell’art. 45, comma 17, l. 69/09 che ha eliso il riferimento allo “svolgimento del processo” – che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa è “da apprezzarsi esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento”, di talché la sua assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione” (3597/16; 24940/15; 920/15).
2.3. Nella specie, posto che dalla narrativa della decisione si evince senza soverchio sforzo che oggetto di impugnazione era un “avviso di accertamento”, che esso era stato originato da una “verifica fiscale verbalizzata in un p.v.c. della G. di F.”, che la contribuente ne aveva chiesto “l’annullamento”, che la CTP aveva accolto il ricorso in prima istanza sul rilievo che in particolare della “contraddittorietà delle affermazioni provenienti dall’amministrazione” ed, indi, che l’erario aveva promosso appello a cui aveva resistito la parte, le fasi salienti dello svolgimento processuale risultano puntualmente e compiutamente ricostruite, onde non ne risulta compromessa l’intelligibilità della decisione e non sussiste perciò il lamento suo vizio.
3.1. Il secondo motivo di ricorso, svolto a mente dell’art. 360, comma primo, n. 4 e n. 5, c.p.c. eccepisce la nullità dell’impugnata sentenza ovvero in via gradata, il vizio motivazionale della stessa, “poiché le genericissime dichiarazioni”, fatte proprie dalla CTR, “rimangono sganciate da qualsiasi enunciato di fatti o giudizi concreti ed hanno quindi un valore solo apparente, ma vuoto di contenuto”, ovvero non soddisfano l’obbligo motivazionale perché la CTR “non spiega le ragioni per cui ha ritenuto di assumere determinati fatti alla sua base”, ne “chiarisce neanche quali siano tali fatti”.
3.2. E’ fondata la prima censura espressa con il motivo.
Quanto ad essa – premesso che secondo il pensiero di questa Corte ricorre la fattispecie dalla motivazione apparente “quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (4027/15; 3413/15; 890/06) – nella specie ricorre esattamente questa seconda ipotesi, poiché il giudice d’appello si è astenuto da qualsiasi elaborazione critica degli argomenti dedotti a fondamento del gravame. Invero il richiamo “alle argomentazioni dell’appello”, che sarebbero dettate solo dalle parti dal p.v.c. favorevoli all’erario è operato in maniera superficiale, senza alcuna precisazione della relazione con la loro fonte; del pari generico è il rinvio “alle rimanenti parti del voluminoso verbale” che dovrebbero smentire le difese erariali; in ultimo anche il cenno alle “espressioni e calcoli ambigui” valorizzati dal primo grado non si sottrae allo stesso giudizio e rafforza il convincimento che la decisione sia motivata in modo tralatizio e senza il doveroso approfondimento critico.
4. Accolto il ricorso nei limiti anzidetti e cassata perciò la sentenza, la causa va rinviata al giudice territoriale a mente dell’art. 383, comma primo, c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza nei limiti anzidetti dei motivi accolti e rinvia avanti alla CTR Calabria che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.