INPS – Messaggio 20 settembre 2017, n. 3616
Abrogazione del trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991. Decorrenza. Chiarimenti. Modifica alla circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013.
Con la circolare INPS n. 2 del 7 gennaio 2013 è stato indicato, al paragrafo 3.3, che il trattamento di disoccupazione speciale per l’edilizia di cui all’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, è abrogato dal 1° gennaio 2017 ai sensi dell’articolo 2, comma 71, lett.c), della legge 28.6.2012, n.92, come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h), della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
L’Istituto, con la predetta circolare, ha fornito istruzioni operative e procedurali in base alle quali si sarebbero potute accogliere le sole domande del trattamento in oggetto relative ad eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016.
Tuttavia, a seguito dell’emanazione di alcuni decreti ministeriali di concessione del predetto trattamento di disoccupazione speciale, riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 2016, sono stati richiesti chiarimenti in merito al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Lo stesso, con la nota m_lps.40.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010141.23-06-2017 (all. 1), ha precisato che con la propria circolare n. 16 del 20.04.2016 è stato definito l’ambito di applicazione dell’articolo 11 della legge n. 223/91, alla luce della previsione dell’articolo 2, comma 71, lett. c) della legge 28.6.2012, n.92, come sostituito dall’articolo unico, comma 250, lett. h), della legge di stabilità 24 dicembre 2012 n. 228.
Pertanto, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 11 della legge n. 223 del 1991, a decorrere dall’1.1.2017, il Ministero vigilante ha precisato che le condizioni e i requisiti, previsti dalla delibera CIPI del 19.10.1993, per l’individuazione dei casi di crisi occupazionale ai fini dell’accesso al trattamento speciale di disoccupazione in esame, ivi compreso il raggiungimento del numero minimo di licenziamenti nell’arco di un semestre, dovevano perfezionarsi entro il 31.12.2016 ed entro la stessa data doveva essersi conclusa la procedura sindacale ed essere presentata la domanda presso gli uffici competenti.
Raggiunti i requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione entro la data del 31.12.2016, il diritto alla concessione del trattamento speciale di disoccupazione, per un periodo di 27 o 18 mesi, si estende anche ai lavoratori licenziati entro il semestre successivo, impegnati nelle stesse opere, anche se il licenziamento avviene dopo il 31.12.2016.
Quindi, in relazione a quanto sopra, il secondo ed il terzo capoverso del paragrafo 3.3. (Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991) della richiamata circolare n. 2 del 7 gennaio 2013 vengono così sostituiti:
“Pertanto, le domande della prestazione in parola, identificate nella procedura di pagamento con la numerazione domanda di tipo “7”, con codice “motivo cessazione 80″, potranno essere validamente presentate per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Nota 23 giugno 2017, n. 10141
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