La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20372 depositata il 24 agosto 2017 intervenendo in tema di fatture soggettivamente inesistenti ha affermato che il soggetto acquirente dei beni può dedurre i costi relativi relative ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato) anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi privi del requisito di inerenza.

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata che a seguito di verifica riceveva un avviso di accertamento per il recupero dei costi ritenuti soggettivamente inesistenti. Avverso l’atto impositivo la società contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze della contribuente annullando l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello respinsero le doglianze del Fisco, evidenziando “che non vi era prova adeguata che la società contribuente fosse consapevole della inesistenza soggettiva delle fatture passive sulla base delle quali si incentrava la ripresa fiscale e che comunque, a seguito dello jus supenveniens di cui all’art. 8, D.L. 16/2012, non si poteva comunque convalidare la ripresa sotto il profilo della indeducibilità dei costi poiché relativi a condotte costituenti reato, mancando il correlativo accertamento giudiziale penale ed avendo la società fornito la prova dell’effettività delle operazioni e dei relativi pagamenti, e quindi dell’inerenza dei costi stessi.”

L’Amministrazione finanziaria  proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Gli Ermellini rigettano il ricorso dell’Agenzia, evidenziando che la sentenza della CTR conteneva “una precisa e puntuale valutazione della questione, risolta sia sulla base del disposto ex art. 8, D.L. 16/2012 ossia sul mancato accertamento in sede penale della natura illecita della utilizzazione delle fatture, sia con una valutazione di fatto, basata sulla prova positiva dell’effettività delle operazioni relative e dei relativi pagamenti, che confermavano l’inerenza dei costi in oggetto.”

Per i giudici di legittimità i giudici di merito si sono conformati al principio di diritto secondo cui «In tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma 4 bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito con la legge 26 aprile 2012, n. 44), l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti (non utilizzati direttamente per commettere il reato), anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità» (Sez. 5, Sentenza n. 24426 del 30/10/2013).

Per i giudici del palazzaccio la problematica della deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti va valutata dal giudice di merito in base al principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova (art. 2697 Cod. civ.), in ipotesi di accertamento delle imposte sui redditi, grava:

  1. sull’Agenzia delle Entrate per dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata (fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile); e
  2. sul contribuente per la dimostrazione dell’esistenza a) dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili e b) del requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa del contribuente.