CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 settembre 2017, n. 21993

Riparametrazione indennità contrattuale – Percorso ermeneutico norme di contrattazione – Criterio letterale

Fatti di causa

Con sentenza del 9 agosto 2011, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e riconosceva il credito azionato in sede monitoria da G.A., F.T., G.B., G.C., E.G., A.M. e M.M. nei confronti di T. S.p.A. in relazione alla pretesa alla riparametrazione sul livello 7^ dagli stessi posseduto come capitreno dell’indennità di utilizzazione prevista dall’art. 42 del CCNL di settore 1990/1992 per il personale di scorta appartenente all’Area IV originariamente inclusiva dei soli livelli 5^ e 6^, in armonia con quanto sancito con riguardo alla medesima indennità per il personale di condotta.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni processuali relative al difetto dei presupposti di emanazione del decreto ingiuntivo e nel merito corretta l’interpretazione della clausola collettiva per risultare irragionevole la disparità di trattamento altrimenti ravvisabile nei confronti del personale di condotta del medesimo livello e, di contro, inammissibile in quanto tardiva la deduzione relativa alla circostanza per cui alla data di entrata in vigore del CCNL in questione l’Area IV non includeva il 7^ livello che i lavoratori avrebbero conseguito solo per anzianità nel livello inferiore. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui dei predetti intimati resistono, con controricorso, i soli T. e M., che hanno poi anche presentato memoria.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in una con il vizio di motivazione, lamenta l’erroneità del percorso ermeneutico seguito dalla Corte territoriale relativamente all’invocata norma collettiva, per essersi la Corte stessa discostata dal criterio letterale in base al quale avrebbe dovuto dare rilievo al riferimento all’area IV quale presupposto per la spettanza al personale di scorta dell’indennità in questione, riferimento inclusivo dei diversi livelli stipendiali, e non allo specifico livello stipendiale (nella specie il 7^) in cui, viceversa, viene identificato il presupposto dell’erogazione della medesima indennità in favore del personale di condotta, al fine di valorizzare, ma illegittimamente, il diverso criterio dell’analogia, valorizzazione neppure legittimata dal richiamo alla circolare del 10.2.1992, poi sospesa nella sua efficacia, come attestato in atti e non valutato dalla Corte territoriale.

Il motivo deve ritenersi infondato atteso che l’interpretazione “adeguatrice” cui pervengono entrambi i giudici del merito e che muove dall’esigenza di allineare le regole di erogazione dell’indennità di utilizzazione per tutto il personale di scorta e di condotta, una volta che, successivamente all’entrata in vigore della relativa norma collettiva, risultavano di fatto allineate le norme sull’inquadramento del predetto personale, con l’introduzione anche per il personale di scorta del 7^ livello, onde non dar adito a discriminazioni nell’erogazione di una identica indennità, che, appunto in ragione del reinquadramento del personale di scorta, non avrebbero più trovato giustificazione, trova riscontro nello stesso comportamento successivo delle originarie parti contraenti quale descritto nel ricorso de quo, ove si dà conto della piena consapevolezza da parte delle stesse della discriminazione in essere e della volontà di superarla, rinegoziando il valore dell’indennità per il personale di scorta, sia pur nel quadro di una ridefinizione organica del complessivo trattamento accessorio riconosciuto al personale di scorta, di cui, tuttavia, come correttamente rileva la Corte territoriale, non si fa alcun cenno quale fatto impeditivo della pretesa dei ricorrenti all’aggiornamento del valore dell’indennità in ragione del superiore livello di inquadramento conseguito ed in armonia con quanto previsto, con riguardo all’erogazione della medesima indennità, a favore del personale di condotta.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dei soli contro ricorrenti, con esclusione delle parti rimaste intimate, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.