CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 settembre 2017, n. 22168
Adeguamento tabellare della retribuzione oraria – Adesione non provata al CCNL Cooperativa UNCI – Elementi fattuali attestanti l’applicazione del diverso CCNL Confcooperative – Sussiste
Fatti di causa
Con sentenza del 15 dicembre 2011, la Corte d’Appello di Torino, confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino ed accoglieva la domanda proposta da G.P. nei confronti di P.S. Soc. coop. a r.l., avente ad oggetto la condanna della Società datrice al pagamento degli importi corrispondenti all’adeguamento tabellare sulla retribuzione oraria a decorrere dall’1.11.2004 ai sensi del CCNL per le cooperative sociali sottoscritto dalla Confcooperative nonché dell’importo forfettario dallo stesso CCNL previsto per il biennio economico 2002/2004.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non provata l’adesione della Società al CCNL sottoscritto dalla Centrale Cooperativa UNCI in epoca anteriore all’assunzione della lavoratrice ricorrente con contratto recante l’espresso richiamo al CCNL Confcooperative, relativamente alla paga oraria, all’inquadramento nel 1° livello e alle mansioni di operatore addetto all’igiene ambientale, entrambi non corrispondenti a quelli previsti dal CCNL UNCI all’epoca vigente, richiamo di per sé attestante l’applicazione del predetto CCNL Confcooperative.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi. L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale il mancato o inadeguato apprezzamento della documentazione prodotta, a suo dire, idonea ad attestare l’adesione alla diversa organizzazione datoriale e l’applicazione della disciplina collettiva dalla stessa posta.
Nel secondo motivo, il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3 e 6 I. n. 142/2001 è volto a censurare la pronunzia della Corte territoriale sotto il profilo della disconosciuta libertà sindacale della Società in difetto di prova dell’obbligo di applicazione del CCNL invocato dalla lavoratrice.
I due motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati atteso che, nel contesto fattuale delineato dall’impugnata sentenza, nel quale, al di là del richiamo a risultanze documentali asseritamente dichiarate travisate dalla Società ricorrente, si finisce per ammettere il riconoscimento alla lavoratrice da parte della Società stessa di trattamenti difformi e più favorevoli rispetto a quelli del CCNL UNCI tratti dal CCNL Confcooperative, risulta congrua, sul piano logico e giuridico, la conclusione cui perviene la Corte territoriale circa la desumibilità da quel dato dell’applicazione nel momento genetico del rapporto del CCNL invocato dalla lavoratrice.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.