COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per l’Abruzzo sez. 1 sentenza n. 361 depositata il 4 maggio 2017

Con ricorso tempestivamente prodotto il Sig. P.R.W.F., cittadino inglese, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi in relazione ad una istanza di rimborso, quale credito di imposta, relativo alla ritenuta operata sui dividenti distribuiti da una società avente sede in Italia della quale lo stesso era socio.

Deduceva il ricorrente che, sulla scorta di apposita convenzione internazionale, ripassata tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito e Irlanda del Nord, ratificata in Italia con la legge 329/1990, al fine di evitare una doppia imposizione, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge, i dividendi corrisposti da una società avente sede in uno stato contraente ad un cittadino residente in altro stato, sono imponibili nello stato di appartenenza del contribuente.

Conseguentemente, avendo lo stesso residenza e cittadinanza inglese, le imposte sui dividendi in questione, dovrebbero essere pagate nel Regno Unito.

Si costituiva in giudizio il Centro Operativo di Pescara chiedendo il rigetto del ricorso sull’assunto che il contribuente avrebbe avuto il centro dei propri interessi in Italia, oltre ad una asserita incompletezza della documentazione a sostegno della richiesta di rimborso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pescara con la sentenza n. 314/2016 ha deciso di rigettare la domanda con la compensazione delle spese, assumendo che il contribuente non avrebbe fornito la prova dell’assoggettamento ad imposta, nello stato estero, dei dividendi in questione.

Ha proposto appello il contribuente censurando la sentenza nella parte in cui viene contestato il fatto che i dividendi non sarebbero stati denunciati e quindi sottoposti a tassazione nello stato estero.

Di tale fatto l’appellante assume essere stata fornita idonea prova, con la conseguenza che, allo stato, sussisterebbe una indebita doppia tassazione dello stesso reddito.

Si è costituito l’appellato assumendo la irrilevanza della cittadinanza inglese essendo emerso che l’appellante avrebbe avuto il centro dei propri interessi nello stato italiano.

L’appello è fondato e deve essere accolto. 

Aderendo, infatti, alla tesi dell’Ufficio si incorrerebbe in una ingiusta doppia tassazione. In proposito deve osservarsi come detto principio risulti, sostanzialmente, condiviso anche dallo stesso Ufficio il quale non contesta la possibile doppia tassazione.

Quello che l’Ufficio contesta è il fatto che, nella fattispecie, avendo il P. il centro dei propri interessi in Italia le imposte debbono essere corrisposte nello stato italiano e non nel Regno Unito. Tale assunto non può essere condiviso, ponendosi lo stesso in palese contrasto con la richiamata convenzione internazionale, avendo pieno vigore nello stato italiano per la intervenuta ratifica.

Il problema, quindi, è quello di verificare se il contribuente abbia effettivamente dichiarato il detto reddito nello stato di appartenenza, e nella fattispecie, quindi, in Inghilterra.

A tal fine rilevante risulta sia la documentazione allegata al fascicolo di primo grado, sia quella prodotta nel presente grado, dalla quale risulta che il contribuente, nella dichiarazione dei redditi presentata in Inghilterra, alla voce relativa ai redditi di fonte estera ha incluso l’importo di 156.827,59 sterline afferente i dividendi distribuiti in Italia, e assoggettati quindi a tassazione nel Regno Unito.

Tale documentazione non è stata in alcun modo contestato dall’appellato, che ha affidato la propria difesa al solo fatto che l’appellante, avendo il Centro dei propri interessi in Italia, avrebbe dovuto corrispondere le imposte nello Stato Italiano.

Ciò, però, anche a voler ammettere il dedotto centro di interessi, si porrebbe in insanabile contrasto con la legge 329/1990 con la quale lo Stato Italiano ha ratificato la convenzione internazionale regolante la materia de qua.

Per quanto concerne le spese e competenze del giudizio, ritiene la Commissione che, in considerazione dell’andamento e delle questioni sottese alla decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti.

La Commissione Tributaria Regionale

P.Q.M.

accoglie l’appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna l’amministrazione finanziaria al rimborso delle imposte chiesto dal contribuente, oltre accessori di legge. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.