COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Liguria sez. 6 sentenza n. 661 depositata il 2 maggio 2017

Appellava P. A., nata a G. (UK) il 10.02.1937 e residente in La Spezia, Via XXXXXXXX 30, CF XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall’Avv. C.D.F., C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e dall’Avv. D.C., C.F. XXXXXXXXXXX, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, Via XXXXXXXXXXXX, nr. 4, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova, nr. 54/03/13, emessa in data 17.12.2012, depositata in data 26.02.2013, per l’annullamento della fattura Acam Ambiente S.p.a. n. 19781 del 01.03.2012.In data 01.03.2012 Acam Ambiente S.p.a. emetteva nei confronti della Sig.ra P.A. la fattura n. 19781, relativa a TIA per l’anno 2012, per l’importo di euro 190,73, dei quali euro 16,77 per I.V.A.; avverso tale fattura la Sig.ra P.A. presentava ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, con le seguenti conclusioni: “piaccia all’Ecc.ma Commissione Tributaria adita, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis di voler dichiarare, in via preliminare, la sospensione degli atti impugnati sussistendo i presupposti del fumus e del periculum, per le ragioni suesposte; nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità integrale della fattura impugnata, provvedendo per l’effetto alla sua revoca; in subordine, accertare e dichiarare comunque come non dovuta l’imposta I. VA. al 10%, qualora calcolata in fattura. Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali 12,5%, I. VA. e C.p.a. come per legge”. In primo grado parte ricorrente eccepiva: a) l’autonoma impugnabilità della fattura TIA; b) l’illegittimità della fattura per carenza dei requisiti ex art. 21 D.P.R. n. 633 del 1972, c) l’illegittimità della pretesa I.V.A. applicata; si costituiva in giudizio la Acam S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando le domande avversarie e concludendo…. “chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale della Spezia voglia respingere il ricorso ex adverso proposto, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque infondato.

Con vittoria delle spese del giudizio”; con la sentenza nr. 54/03/13, emessa in data 17.12.2012, depositata in data 26.02.2013, la Commissione Provinciale di La Spezia respingeva il ricorso presentato dal ricorrente. Il passo rilevante di tale sentenza è il seguente: “…Pertanto, rilevato che il ciclo della raccolta e smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle acque viene gestito da una società che applica una tariffa già parcellizzata con norma e regolamento specifico, è legittimata ad emettere una fattura corrispondente al servizio prestato ed assoggettare ad I.V.A. la tariffa determinata in base a parametri predeterminati non decisi da Acam Ambiente S.p.a.”

Il ricorrente ritiene la sentenza erronea per i seguenti motivi:

circa il mancato riconoscimento dell’illegittimità della fattura per carenza dei requisiti ex art. 21 del D.P.R. 633/72: violazione e falsa applicazione di legge; vizio di motivazione; errore in giudicando. Poiché nessuna delle parti ha richiesto la pubblica udienza, la Commissione decide in Camera di Consiglio.

Osserva la Commissione :

Questa Commissione osserva che oggetto del contendere nell’odierno procedimento d’appello riguarda l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – IVA (10% a tariffa agevolata) sulla Tariffa di Igiene Ambientale – TIA riscossa dall’Acam Ambiente S.p.A., quale concessionaria del servizio di smaltimento e gestione dei rifiuti urbani, a carico del contribuente negli anni in contestazione:

infatti parte appellata, sostenendo la non assoggettabilità ad imposizione indiretta della predetta tariffa, avente a suo dire natura tributaria, ritiene errata la sentenza della CTP di La Spezia, Sez. 3, che, con la sentenza n.54/3/13 del 17.12.2013 (26.02.2013), ha sostenuto la debenza del tributo 2ie respingendo il ricorso e compensando le spese di giudizio.

Circa il mancato riconoscimento dell’illegittimità della pretesa I.V.A. applicata.

Le fatture di pagamento della TIA sono assimilabili, come insegna la giurisprudenza di cassazione, a un atto di accertamento, essendo esse idonee a rendere edotto il contribuente sulla quantificazione della tariffa e sulle relative modalità di determinazione. Ne deriva che, “decorso il termine utile per far valere le proprie eccezioni a fronte della richiesta di pagamento, resta preclusa al contribuente qualsiasi censura inerente il merito della pretesa tributaria resasi definitiva (infatti, ex art. 19 del D.Lgs. 564/92, i vizi dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso rendono definitivo l’atto impositivo)”. Nel caso in esame il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso avverso l’emissione di tali fatture e quindi il suo rilievo merita accoglimento. La Cassazione ha da tempo chiarito che la Tariffa di igiene ambientale, disciplinata dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, costituisce una semplice variante della TARSU e per questa ragione conserva la qualifica di tributo, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la sua debenza sono da attribuire alla cognizione del giudice tributario (SS.UU. n. 14903/10 e n. 25929/11). Con la sentenza n. 11157/2013, la Suprema Corte ha poi precisato che la fattura commerciale della TIA è atto autonomamente impugnabile e che ai fini della validità della stessa non è sufficiente l’indicazione dei presupposti applicativi della tariffa (ossia: superficie occupata, categoria di riferimento, importo unitario al mq) dovendo essa indicare anche i criteri, tra minimo e massimo, quantificativi dell’aliquota applicata e le norme (finanche comunali) poste a base della pretesa. Per i supremi giudici, infatti, l’atto con il quale viene richiesto al contribuente il pagamento della tariffa, in ragione della natura tributaria della prestazione, anche quando conserva la forma della fattura, deve avere i requisiti contenutistici essenziali dell’atto di accertamento di un tributo.

La fattura emessa da Acam Ambiente S.p.a. non indica alcuno degli elementi citati, limitandosi a riportare i dati identificativi della fattura di cui si chiede il pagamento, lo sportello presso il quale ottenere informazioni e quello ove effettuare il versamento, senza riportare neppure le utenze interessate. La Commissione Provinciale di La Spezia ammette che la fattura presenta esclusivamente i parametri per il calcolo di quanto dovuto, tuttavia tale carenza viene considerata non già una carenza, ma la prova che la fattura Tia non è un atto di natura amministrativa.

Quindi aderendo all’insegnamento della Suprema Corte, tale rilievo deve essere accolto.

In relazione all’applicabilità o meno dell’I.V.A. in fattura, nel luglio 2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente statuito, con la sentenza 5078/2016 l’illegittimità dell’assoggettamento ad Iva della cosiddetta Tariffa di igiene ambientale (Tia), in quanto la stessa altro non era che la riproduzione sotto diverse spoglie della “tassa”, cioè di un tributo che il cittadino deve pagare senza nessun concreto rapporto di sinallagmaticità tra prestazione ed importo dovuto (1).

Su questo quadro già complesso si innestano altri due problemi: l’intervenuta detrazione dell’Iva da

parte di chi ha ricevuto queste fatture nell’esercizio di impresa, arte e professione, e la detrazione eseguita dai Comuni o dai gestori del servizio, in quanto la “trasformazione” del corrispettivo in tassa comporta che l’Iva sui beni e servizi acquistati per lo svolgimento del servizio diventa indetraibile.

Questo è il problema di maggior rilievo. È sicuramente inimmaginabile che chiunque abbia pagato questa Iva indebita debba attivarsi individualmente, così come non si può pensare che la soluzione si possa collocare in contrasto con la direttiva dell’imposta sul valore aggiunto.

In ogni caso bisogna distinguere tra chi ha potuto detrarre totalmente l’Iva, nel qual caso è logico ipotizzare la conferma sia dell’imposta che della detrazione (è inutile riaprire un effetto sostanziale pari a zero), mentre per chi, come nella fattispecie in esame trattandosi di “privato”, non ha detratto, in tutto o in parte, la restituzione del tributo deve avvenire al netto della quota di Iva che esprime l’aumento del costo del servizio conseguente alla rettifica della detrazione per chi aveva emesso le fatture.

Sulla scorta di tutte le considerazioni esposte, si ritiene dover accogliere l’appello principale del contribuente con la conseguente accoglimento della domanda di annullamento della fattura Tia emessa da Acam Ambiente S.p.a e la restituzione dell’IVA.

Quanto alle spese di lite, la complessità della materia e l’esistenza di precedenti di segno contrario nella giurisprudenza di legittimità, sono ragioni ampiamente sufficienti a determinare la totale compensazione delle stesse.

Pertanto,

P.Q.M.

La Commissione accoglie l’appello del ricorrente, spese compensate.

Genova, 15.12.2016


NOTE:

(1)
La TIA era infatti dovuta anche nel caso in cui il contribuente non avesse fatto un utilizzo del servizio, copriva – come la tassa – anche il costo dello spazzamento delle strade e, soprattutto, era commisurata con i criteri tipici dei tributi, gravando di più sui non residenti che – al contrario – sono quelli che producono meno rifiuti da smaltire. Con queste caratteristiche del provento non era possibile pretendere l’applicazione dell’Iva, prova ne sia che la Cassazione esclude anche la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, tanto è palese la regola da applicare per risolvere la controversia. Occorre prevedere una soluzione legislativa al regolamento dei rapporti tra gli emittenti delle fatture e i destinatari del relativo addebito.